mercoledì 21 settembre 2022

NFT E DIRITTO D’AUTORE

 

NFT E DIRITTO D’AUTORE

L’acronimo NTF rappresenta l’ultima novità nel mondo della tecnologia ed è applicabile in moltissimi ambiti. Il suo significato è Non-Fungible Token.

Un NFT è composto da un codice di informazioni registrato nella blockchain. Si tratta quindi di beni non fungibili - pezzi unici - che non possono essere sostituiti.  Manca ancora una vera e propria regolamentazione in termini giuridici per tale fenomeno. Per questo possono sorgere diverse problematiche soprattutto nell’ambito del diritto d’autore.

Una delle questioni riguarda, infatti, i diritti che gli acquirenti acquistano quando comprano un NFT.  

Interessante è poi come NFT potrebbe rappresentare una forma di registrazione, un record immutabile di rivendicazioni di proprietà, agendo come uno strumento utile al fine di verificare o determinare l’autenticità di un opera ai sensi dell’art. 64 del Codice dei beni culturali. I token, una volta registrati sono immutabili.

Gli NFT garantiscono una affidabilità ben superiore a quella di autentiche cartacee. Essi, inoltre, hanno la possibilità di registrare tutte le transazioni effettuate sin dalla loro creazione, eliminando la necessità di dover procedere a successive ricerche sulle provenienze dello stesso, caratteristica quest’ultima che risulterebbe utile non solo per la tutela del diritto d’autore ma anche per la tutela dei diritti reali. Alla pari dell’autentica, anche il token è una attestazione che accompagna un bene, sia esso digitale o fisico.  Senza un Certificato di Autenticità, un’opera d’arte concettuale non è altro che la sua rappresentazione materiale. Ciò che in concreto viene messo in vendita, pertanto, per alcuni tipi di opera è proprio l’autentica, così come avviene anche con gli NFT.

Le insidie nel mondo degli NFT possono essere varie sia per gli artisti che per i collezionisti ed vale la pena approfondire questo nuovo mondo rivoluzionario che incuriosisce tutti.

Lo studio legale Consani sta studiando e approfondendo il fenomeno ed è a disposizione per una consulenza sia per gli artisti che per i collezionisti, al fine di valutare i diritti in gioco ed approfondire i vari aspetti legali in ordine alla creazione, alla vendita ed all’acquisto di un NFT oltre ad approfondire i termini contrattuali dei vari portali NFT che hanno la gestione dei dati ed i relativi marketplace.

venerdì 29 luglio 2022

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA UNDER 36”

 

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA UNDER 36”

Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.

Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.

La norma prevede i seguenti benefici:

per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale

per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.

Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021) esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche quello di acquisto prima casa “under 36” è esente, inoltre, dall’imposta di bollo.

A chi spettano

Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che:

-          non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato

-          hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

E’ necessario che l’acquirente:

abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile

dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare

dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

I requisiti oggettivi

Con riferimento agli immobili e alle tipologie di atti agevolabili occorre fare riferimento sempre alle disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa”.

Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

A/2 (abitazioni di tipo civile) A/3 (abitazioni di tipo economico) A/4 (abitazioni di tipo popolare) A/5 (abitazione di tipo ultra popolare) A/6 (abitazione di tipo rurale) A/7 (abitazioni in villini) A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

L'acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale, o anche con atto separato, purché stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti.

Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

Per quanto riguarda gli atti agevolabili, i benefici fiscali si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione sopra indicate.

Le agevolazioni non si applicano ai contratti preliminari di compravendita (alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, è possibile però presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra). Ne beneficiano, invece, gli immobili acquistati all’asta.

 

giovedì 17 marzo 2022

DISACCORDO TRA I GENITORI SUL VACCINO ANTICOVID AL FIGLIO MINORE: DECIDE IL TRIBUNALE

 

DISACCORDO TRA I GENITORI SUL VACCINO ANTICOVID AL FIGLIO MINORE: DECIDE IL TRIBUNALE

In caso di dissenso tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore in ordine alla somministrazione a quest’ultimo del vaccino anti-Covid, può essere interpellato il Tribunale territorialmente competente, che deciderà in merito.

L’art. 3 l. n. 219/2017 prevede che: «il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità».

Con il ricorso ex art. 709-ter c.p.c. si possono quindi superare i contrasti nell'esercizio della responsabilità genitoriale anche in ambito sanitario.

In particolare, i Tribunali Italiani chiamati a decidere su questa questione hanno autorizzato la vaccinazione, ritenuta corrispondente agli interessi del minore valutato il concreto pericolo per la salute del minore, il diffondersi della malattia sul territorio nazionale, la circostanza che i trattamenti vaccinali sono considerati dalla comunità scientifica efficaci, con l’effetto che con dette pronunce viene sospeso momentaneamente la responsabilità del genitore contrario al vaccino.

Per ogni chiarimento non esitare a contattarmi via una e-mail: avv.chiaraconsani@gmail.com

giovedì 3 febbraio 2022


IL DIRITTO DI SEGUITO

Il “diritto di seguito” è il diritto dell’autore a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.

Sono soggette al diritto di seguito le vendite che hanno per oggetto gli originali delle opere delle arti figurative come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro, le fotografie e gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati opere d’arte e originali. Le copie delle opere delle arti figurative, prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore. Sono soggette al diritto di seguito anche le vendite che hanno per oggetto opere anonime e pseudonime.

Il diritto di seguito sussiste quando si avverano tutte e tre le seguenti condizioni:

• vendita successiva alla prima vendita effettuata direttamente dall’autore;

• Intervento di un professionista del mercato dell’arte (galleria, case d’asta o commerciante d’arte) in qualità di venditore, acquirente o intermediario;

• il prezzo di vendita sia pari o superiore a € 3.000.

La legge assegna a SIAE il compito di incassare il diritto di seguito nei territori che gestisce, per conto di tutti i cittadini italiani ed europei, membri e non membri SIAE, e per tutti i cittadini extra UE che risiedono abitualmente in Italia. SIAE inoltre è autorizzata ad incassare il diritto di seguito per conto dei cittadini di Paesi extra-UE, laddove le leggi nazionali garantiscano lo stesso diritto ai cittadini italiani (in virtù di accordi di reciproca rappresentanza)

I beneficiari del diritto di seguito sono:

• autori di opere d’arte o manoscritti e loro aventi causa che siano cittadini dell’Unione europea;

• autori e loro aventi causa non facenti parte dell’Unione europea solo laddove la legislazione di questi Paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa; autori di Paesi non facenti parte dell’Unione europea, non in possesso della cittadinanza italiana ma abitualmente residenti in Italia;

• dopo la morte dell’autore il diritto spetta agli eredi, secondo le norme del codice civile e, in difetto di successioni entro il sesto grado, è devoluto all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i pittori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.

Il diritto di seguito non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.

Il compenso è a carico del venditore inteso come “professionista del mercato dell’arte” che è tenuto ad effettuare materialmente il pagamento. Costui, infatti, ha l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di depositario nonché l’obbligo di versare il relativo importo a SIAE entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita.

Sono quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre ne sono escluse le vendite dirette tra privati. L’importo del compenso è in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita.

Il diritto di seguito non è dovuto:

-          sulla prima cessione dell’opera effettuata direttamente dall’autore;

-          sulle vendite successive alla prima cessione senza la partecipazione di un professionista del mercato dell’arte;

-          sulle vendite successive alla prima cessione pur con la partecipazione di un professionista, quando il prezzo di vendita (al netto dell’IVA) è inferiore a € 3.000 oppure se il prezzo di vendita (al netto dell’IVA) è compreso tra € 3.000 e € 10.000 e l’opera era stata acquistata direttamente dall’autore da parte del professionista nei tre anni precedenti.

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martedì 1 febbraio 2022

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

 

Con sentenza del 20 gennaio 2022, n. 10, la Corte Costituzionale ha stabilito che il gratuito patrocinio a spese dello Stato deve necessariamente essere garantito ai non abbienti anche nel procedimento di mediazione obbligatoria.

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

Questo è quanto ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2022, dichiarando irragionevole e lesiva del diritto di difesa la vigente disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

La Consulta ha definito questa liberalità come «spesa costituzionalmente necessaria», in quanto nel caso di mancanza di questa possibilità per una condizione di non abbienza, verrebbe oltraggiato l'inviolabile diritto di difesa, sancito dall' art. 24 della Costituzione italiana.

La sentenza sottolinea come sia irragionevole imporre un procedimento, per finalità deflattive e poi non garantire una giusta difesa a spese dello Stato, proprio quando effettivamente quelle finalità sono state conseguite.

martedì 19 ottobre 2021

SFRATTI SOSPESI E RIMBORSO IMU 2021

 

SFRATTI SOSPESI E RIMBORSO IMU 2021

L’articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede l’esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021 relativa all’immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità la cui esecuzione è stata sospesa.

Destinatarie del beneficio sono le persone fisiche, proprietarie di un’abitazione, concessa in locazione a uso abitativo, che hanno ottenuto, a proprio favore, l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa fino al 30 giugno 2021. L’agevolazione spetta anche in caso di riconoscimento dello sfratto per morosità dopo il 28 febbraio 2020, con esecuzione rinviata fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Per chi ha già pagato entro il 16 giugno la prima o unica rata dell’Imu, c’è la possibilità di chiedere il rimborso di quanto indebitamente versato presentando istanza al Comune.

L’istanza di rimborso deve essere presentata al Comune competente indicando:

- i dati identificativi del contribuente e dell’immobile;

- il possesso dell’immobile;

- il contratto di locazione a uso abitativo;

- gli estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successiva al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;

- gli estremi del versamento della prima rata o dell’unica rata dell’Imu relativa al 2021;

- l’importo di cui si chiede il rimborso;

- le coordinate bancarie su cui si richiede l’accredito del rimborso.

Oltre alla domanda da presentare al Comune il proprietario dovrà attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione dall’Imu 2021 ed al rimborso dell’importo versato, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione Imu che deve esser presentata entro il 30 giugno 2022.


lunedì 24 maggio 2021

Le Società Benefit - la finalità del beneficio comune

 

Le Società Benefit sono una nuova forma giuridica di impresa, introdotta in Italia con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-383 e allegati 4 – 5) ed entrata in vigore dal primo Gennaio 2016.

Si tratta di una nuova forma giuridica d’impresa for profit che aggiunge nel proprio oggetto sociale, alla finalità di profitto, la formale finalità di distribuzione di valore condiviso, che viene configurato come un obbligo di natura statutaria.

“376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di  persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:

a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376;

b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;

c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;

d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell’attività di beneficio comune.  

379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

E richiesto dalla legge che tutte le società benefit nominino un “responsabile dell’impatto” che è responsabile, assieme al management, di assicurare che la società persegua il proprio scopo dichiarato di Beneficio Comune.

Le Società Benefit devono presentare una relazione di Impatto per valutare le performance della società per quanto riguarda i suoi impatti e il Beneficio Comune prodotto. La relazione deve presentare i contenuti indicati nella legge, deve essere completata annualmente e resa disponibile al pubblico.

Con la relazione d’impatto (da allegare al bilancio e pubblicare sul sito aziendale) la Società misura annualmente il proprio impatto sociale, ambientale, per poi certificarlo e mostrarlo a consumatori e investitori. È un documento necessario per soddisfare il requisito imprescindibile di trasparenza, deve essere stilato da un ente esterno e deve contenere:

  • descrizione degli obiettivi, delle modalità e delle azioni messe in atto per perseguire le dichiarate finalità di beneficio comune;
  •  valutazione dell’impatto generato, utilizzando lo standard di valutazione esterno, come descritto nell’allegato 4 della legge 28 dicembre 2015, e le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 della stessa.
  •  descrizione dei nuovi obiettivi che la Società Benefit intende perseguire nel corso dell’esercizio successivo.

Sono gli azionisti a determinare se  la società abbia raggiunto un impatto significativo positivo. Questa prerogativa discende dal fatto che agli azionisti è riconosciuto un diritto privato di azione, detto benefit enforcement, che si può esercitare per far rispettare la mission aziendale, qualora l’azienda non sia riuscita a perseguire gli obiettivi prefissati. In caso di controversia spetterà poi al Tribunale determinare se sia stato effettivamente ottenuto l’impatto positivo, o meno.

Inoltre, se la società non fornisce adeguata trasparenza o se emergono irregolarità nei modelli di misurazione, scatta un regime sanzionatorio che è quello in materia di pubblicità ingannevole e del Codice del consumo, il quale si aggiunge alla, forse ancora più temuta, perdita di reputazione e di fiducia da parte del mercato.

La relazione costituisce allegato del bilancio e, in quanto tale, si reputa necessario il deposito presso il Registro Imprese (CCIAA) competente al pari degli altri allegati del bilancio. La prassi, sul territorio nazionale, non è uniforme, tuttavia questo adempimento consente di soddisfare il requisito della trasparenza previsto dalla normativa istitutiva delle Società Benefit.

Al Collegio Sindacale è affidato il dovere di vigilare “sull’osservanza della legge e dello statuto”; oltre che sul “rispetto dei principi di corretta amministrazione”; e questo comporta indubbiamente il dovere, per quest’organo, di verificare anche gli assetti organizzativi dell’impresa esprimendosi in merito alla loro adeguatezza relativamente all’idoneità di raggiungere le finalità sociali.

Per sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit di cui all’art. 1, commi 376 e seguenti, Legge n. 208/2015 (che si caratterizzano, nell’esercizio di un’attività economica, anche per il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente), l’art. 38-ter, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione / trasformazione in società benefit, sostenuti nel periodo 19.7 - 31.12.2020. In sede di conversione del Decreto in esame, il termine finale per il sostenimento delle spese è prorogato al 30.6.2021.

Ulteriore intervento a favore delle Società Benefit è quello previsto nel Decreto Legge fiscale (emendamento all’art. 49 del DDL 2220 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”), il quale prevede che le Società Benefit (e in generale tutte le imprese che opereranno in modo trasparente e responsabile, anche senza la qualifica giuridica di Società Benefit) potranno vedersi riconosciuta una primalità nei bandi pubblici.

L’acquisizione della qualifica di Società Benefit comporta la modifica della denominazione sociale, bisognerà indicare gli autoveicoli e gli immobili intestati alla società, per consentire di effettuare le formalità relative al cambio del nome della società presso il catasto ed i Registri Immobiliari per gli immobili e presso il P.R.A. per le autovetture o veicoli iscritti;

Se la società è titolare di brevetti e/o dovrà comunicare le modifiche da apportare, al fine di aggiornare i documenti ufficiali di dominio pubblico con tutte le informazioni in maniera corretta;

In generale dovrà essere predisposta idonea informazione a tutti i fornitori al fine di rendere nota la variazione di denominazione sociale.

Infine si dovrà aver cura di valutare se la società è oggetto di autorizzazioni particolari che comportino la notifica della variazione ad autorità e/o enti competenti.

Se hai bisogno di una consulenza non esitare a contattarmi avv.chiaraconsani@gmail.com