sabato 26 marzo 2011

ADULTERIO NON È NECESSARIAMENTE CAUSA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE:

ADULTERIO NON È NECESSARIAMENTE CAUSA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE:

La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, o meglio conosciuto come adulterio, circostanza particolarmente grave, in quanto, di regola tende a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, non è causa d’addebito se risulti provato che comunque non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, in quanto essa già preesisteva.
La conferma di questo principio di diritto arriva dalla prima Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2093 depositata lo scorso 28 gennaio 2011.

La Cassazione ribadisce che il presupposto dell’addebito é rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali, infedeltà, e la crisi dell’unione familiare. Tale nesso di causalità deve essere accertato. In particolare è necessario verificare se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti di fatto priva di efficienza causale, dal momento che può intervenire in un menage ormai già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico.

Se, dunque, il manage familiare è già compresso oppure la coppia abbia recuperato un rapporto armonico dopo la fine della relazione adulterina, la precedente relazione extraconiugale non può rivestire carattere decisivo per la pronuncia di addebito della separazione.

Corte di Cassazione, Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 2093 del 28/01/2011
Corte di Cassazione Civile, Sezione Prima 17 dicembre 2010, n. 25560

Nessun commento:

Posta un commento