mercoledì 23 marzo 2011

LEGITTIMA DIFESA PUTATIVA






È stato assolto per legittima difesa dall'accusa di omicidio colposo Giovanni Petrali, il tabaccaio milanese che il 17 maggio del 2003, nel tentativo di sventare una rapina all'interno del suo negozio, uccise a colpi di pistola uno dei due aggressori, Alfredo Merlino, e ferì ad un polmone l'altro, Andrea Solaro, allora diciannovenne.
I giudici della prima Corte d'Assise d'appello di Milano, presieduti da Maria Luisa Dameno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, hanno così cancellato lo scorso lunedì la condanna a venti mesi per omicidio e lesioni colpose che colpì invece Petrali il 12 febbraio del 2009.
Secondo l'accusa, infatti, l'anziano commerciante, dopo l'aggressione subita, avrebbe sparato sei dei sette colpi esplosi all'esterno della tabaccheria, a conferma del fatto che l'imputato inseguì i rapinatori, non limitandosi alla mera difesa. Ora invece i giudici, attraverso nuove perizie, hanno potuto riscontrare che i colpi esplosi all'esterno erano in realtà soltanto tre e nessuno di essi raggiunse i malviventi in fuga.
La sentenza d'appello parla perciò di legittima difesa putativa, cioè, l'errata, ma giustificata, percezione che i rapinatori fossero ancora un pericolo anche se intenti a fuggire. Il tutto valutato nell'ottica di una dinamica confusa e concitata che vedeva l'anziano tabaccaio agire in totale assenza di lucidità, limitata dal viso coperto di sangue per un pugno ricevuto, dagli occhiali rotti e da uno stato emotivo ovviamente alterato.

La legittima difesa putativa si verifica allorchè l'autore del fatto ponga in essere una reazione nella supposizione erronea della sussistenza di un pericolo d'offesa ingiusta per un bene proprio o altrui. In tal caso, la giurisprudenza ha precisato che, ai fini dell'operatività della scriminante putativa, è necessario che la convinzione in ordine alla sua ricorrenza sia giustificata da fatti materiali e non origini da una mera percezione soggettiva disancorata da presupposti concreti.


La legittima difesa putativa presenta tutti i caratteri della legittima difesa reale con la sola differenza che, nella prima, la situazione di pericolo non esiste obiettivamente, essendo presupposta dall'individuo sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva tale da far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in una situazione di pericolo attuale di un'offesa ingiusta.
Pertanto il mero timore e lo stato d'animo dell'individuo, fattori assolutamente soggettivi, non sono sufficienti a far sì che venga applicata la scriminante della legittima difesa putativa. 


Deve, infine, sottolinearsi come, di recente, il Legislatore sia intervenuto in materia di legittima difesa con la legge n. 59 del 2006 che ha aggiunto due commi all'art. 52 cp prevedendo che: "nei casi previsti dall'art. 614 cp, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza o vi è pericolo di aggressione" e che tale previsione sia estesa anche al caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Come ha avuto modo di sottolineare di recente la Suprema Corte (cfr. la sentenza n. 25339 del 2006), la norma pone, in favore dell'aggredito in uno dei luoghi di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 52 cp, una presunzione di proporzionalità della reazione a patto che sussistano i presupposti di fatto indicati nel medesimo comma 2 e, cioè, che il soggetto che ponga in essere la reazione legittima si trovi nel luogo dell'aggressione legittimamente, che detenga lo strumento con il quale pone in essere la reazione legittimamente, che non vi sia stata desistenza e che vi sia ancora il pericolo d'aggressione.

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