martedì 29 marzo 2011

RIFIUTO DELL’ACOL TEST:



La guida in stato di ebbrezza è un reato, punito con diverse sanzioni a seconda del tasso alcolemico del conducente al momento del fermo.

La legge stabilisce attualmente il limite di 0,5 grammi/litro di alcol nel sangue, limite oltre il quale il conducente viene definito in stato di ebbrezza e quindi soggetto a provvedimenti sanzionatori.

Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l): con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l):
con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi,  All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l):  con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, l'arresto da sei mesi ad un anno.
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

La giurisprudenza torna sulla questione della confisca del veicolo per il reato di “rifiuto” dell’automobilista di sottoporsi all’alcool test.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

L’art. 186 c. 2 lett. c) del codice della strada, nella nuova formulazione introdotta con il D.Lgs. 92/2008, convertito nella Legge 125/2008, stabilisce che, in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica con accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a grammi 1,5 per litro, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parti (patteggiamento) è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il fatto reato.

Lo stesso art. 186, al comma settimo, stabilisce poi che, in caso di rifiuto da parte del contravvenuto dell’accertamento del tasso alcolemico tramite etilometro, la condanna per il reato comporta anche la confisca del veicolo.


La Corte di Cassazione con la sentenza 23428/2010 ha precisato che, in tale caso, “la confisca del veicolo ha una natura di sanzione penale accessoria”.

EVOLUZIONE in seguito alla modifica introdotta con la legge 24 luglio 2008, n. 125.

La Corte ha precisato che “con l’entrata in vigore del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, (convertito con la citata legge 24 luglio 2008, n. 125) è stato introdotto un inasprimento delle pene detentive per gli illeciti di seconda e terza fascia del secondo comma dell’art. 186 ed ha introdotto una disposizione, in virtù della quale con la sentenza di condanna o di patteggiamento (…) è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240, comma II, del codice penale”.

La precedente normativa in vigore sul tema, non fu ritenuta efficace allo scopo di contrastare il fenomeno del c.d. drive drinking, in quanto “il conducente del veicolo poteva vantare un interesse a rifiutare di sottoporsi all’alcool test, accettando l’irrogazione della sanzione amministrativa, nella consapevolezza che senza la misurazione strumentale egli poteva essere, tutto al più, riconosciuto colpevole della meno grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza”.

In pratica il rifiuto costringerebbe l’automobilista al pagamento di una somma di denaro, ma lo salverebbe dall’eventuale sequestro del veicolo.

Poiché, invece, la normativa contro l’abuso di alcol ha il compito primario proprio di scoraggiare l’utilizzo smodato di alcol, appare senza dubbio più corretto equiparare il rifiuto di sottoposizione al test alla più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza.

E' del tutto evidente che con tale previsione il legislatore muta completamente strategia perchè ora il conducente aveva tutto l'interesse a sottoporsi ai test alcolimetrici perchè in caso di rifiuto si sarebbe visto applicare una sanzione pari alla più grave sanzione penale prevista dall'art. 186 C.d.S., lett. c), mentre con i test si sarebbe potuta dimostrare la presenza di un tasso alcolemico inferiore a 1,5 grammi per litro, con conseguente irrogazione di sanzioni penali più lievi.


Il legislatore è approdato ad una completa parificazione, sotto il profilo sanzionatorio, del rifiuto di sottoporsi ai test alcolimetrici alla più grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza.

Ciò allo scopo evidente di rendere più efficace il sistema sanzionatorio e principalmente di impedire che il conducente, sottraendosi all'alcoltest, potesse evitare le sanzioni più gravi previste per la guida in stato di ebbrezza.

La sanzione penale assolve, invece, ad una funzione essenzialmente punitiva e di prevenzione generale, risultando particolarmente evidente la funzione afflittiva assegnata dal legislatore alla confisca prevista dall'art. 186 C.d.S.

Si veda anche:

1 commento:

  1. Vorrei conoscere le azioni da intraprendre contra un marittimo italiano su nave estera che rifiuta l'alcol test. Grazie

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