giovedì 12 maggio 2011

LA CONVIVENZA MORE UXORIO E IL CONTRATTO DI CONVIVENZA:


LA CONVIVENZA MORE UXORIO:
In Italia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la convivenza more uxorio, tra persone in stato libero, non costituisce causa di illiceità e, quindi, di nullità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali collegato a detta relazione. La giurisprudenza ritiene che tale convivenza, ancorché non disciplinata dalla legge, non contrasta né con norme imperative, non esistendo norme di tale natura che la vietino, né con l’ordine pubblico, né con il buon costume.

La convivenza è secondo la giurisprudenza, tutelata dall’articolo 2 della Costituzione come “formazione sociale” all’interno della quale si svolge la personalità dell’individuo.

Il fatto di propendere per una convivenza piuttosto che per un matrimonio, spesso risiede in una scelta consapevole e ponderata delle parti, diretta proprio ad evitare di sottomettersi alle norme giuridiche previste in materia di matrimonio.

QUADRO NORMATIVO:
Non esiste una legge che disciplini in modo organico e sistematico la famiglia di fatto e, tutte le norme applicabili sono o contenute all’interno di leggi o in sezioni dei codici dedicate ad altri istituti, in particolare:
1) l’art. 6, L. 27.7.1978 n. 392 (sulle locazioni di immobili urbani), dichiarato incostituzionale (sent. C.Cost. 7.4.1988, n. 404), nella parte in cui non prevedeva, tra gli aventi diritto alla prosecuzione del rapporto locativo dopo la morte del titolare, anche il convivente more uxorio, nonché nella parte in cui non prevedeva la successione nel contratto al conduttore che avesse cessato la convivenza, a favore del già convivente quando sussiste prole.
2) l’art. 45 della L. 4.5.1983, n.184 (Disciplina dell’ adozione e dell’ affidamento dei minori), sostituito dall’ art. 26 L. n. 149/2001, in cui si sancisce l’ammissibilità dell’ adozione da parte della coppia non coniugata qualora non sia praticabile l’ affidamento preadottivo;
6) l’ art. 317 bis c.c., il quale attribuisce ai genitori naturali conviventi l’ esercizio congiunto della potestà parentale sui figli, sancendo in siffatto modo la rilevanza sociale del fenomeno della convivenza di fatto;
7) l’ art. 6, 4° co., L. 184/1983, sostituito dall’ art. 6 L. n. 149/2001, che tiene conto della convivenza stabile e continuativa che ha preceduto il matrimonio per determinare l’ idoneità della coppia all’adozione.

LA FILLIAZIONE IN STATO DI CONVIVENZA:
La mancata celebrazione del matrimonio non incide sui diritti spettanti ai figli nati dai genitori non coniugati i quali, per espressa disposizione di legge, sono equiparati in tutto e per tutto ai figli nati da coppie coniugate.
Di conseguenza la distinzione tra figli naturali e figli legittimi non ha più ragione di esistere. L’equiparazione dei diritti significa, d’altro canto, equiparazione dei doveri a carico dei genitori nei confronti della prole rispetto agli obblighi dei genitori coniugati.

Rileva altresì sottolineare come l’autonomia negoziale delle parti non possa derogare ai diritti indisponibili, in particolare la disciplina relativa all’affidamento dei figli, all’educazione e al mantenimento degli stessi, la quale è completamente sottratta all’autonomia negoziale delle parti.
Pertanto qualunque tipo di clausola che le parti intendessero inserire in un contratto di convivenza, diretta a disciplinare tale materia, sarebbe priva di effetto o addirittura nulla, ove scaturisse da tale clausola un pregiudizio potenziale o effettivo per i figli o emergesse un contrasto con disposizioni dettate a tutela dei minori.

CONVIVENZA E DIRITTI EREDITARI:
Non vi è alcuna norma che attribuisce diritti ereditari in favore del convivente superstite.
I conviventi, salvo i diritti in favore dei legittimari (in assenza di matrimonio i legittimari sono i figli ed in assenza di figli gli ascendenti), hanno la piena libertà di nominare erede l’altro convivente mediante la redazione di un testamento all’interno del quale, venga disposto che una quota di eredità (o anche tutta, ove non siano lesi i diritti di soggetti legittimari), sia destinata al convivente superstite. 
Le disposizioni ereditarie non possono essere inserire nel contratto di convivenza ma, dovranno essere oggetto di uno specifico testamento redatto nelle forme prescritte dal codice civile onde evitare la sanzione di nullità dei patti successori.

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA PROFILI SOSTANZIALI:

Il “CONTRATTO DI CONVIVENZA” non è l’accordo con cui due persone si impegnano a convivere more uxorio. Ogni vincolo di carattere personale, proprio perché privo del requisito della patrimonialità, NON è IDONEO, a costituire «prestazione» ai sensi dell’art. 1174 c.c., ed a essere dedotto in contratto, ex art. 1321 c.c.
In particolare:
1)   il dovere di fedeltà:
Oltre a non avere il carattere della patrimonialità, non sarebbe ammissibile per l’impossibilità di prevedere una sanzione in caso di inadempimento e per il contrasto di una siffatta obbligazione, con principi di rango superiore, anche sotto il profilo Costituzionale, tra cui il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e la propria libertà sessuale;
2)   l’obbligo di coabitazione:
Pur essendo uno dei presupposti ed elementi essenziali della convivenza, non potrebbe essere previsto all’interno di un contratto quale obbligo specifico perché tale clausola si porrebbe in contratto con diritti di rango Costituzionale tra cui quello relativo alla libertà di circolazione e soggiorno (articolo 16). Oltretutto, la coabitazione non può essere inserita quale obbligo specifico, in quanto essa rappresenta uno dei requisiti essenziali del contratto, in mancanza o al venir meno della quale, la convivenza si scioglie. 

Si tratta più precisamente di intese di contenuto patrimoniale al fine di regolare i rapporti economici dei conviventi, sottoponendo a regole prefissate la soluzione degli eventuali problemi che potrebbero insorgere durante la convivenza.

La meritevolezza di tali contratti atipici si riconduce all’intento di evitare liti future e di fornire un minimo di sicurezza economica al partner «debole». .
La causa del contratto di convivenza risiede nello scambio delle vicendevoli promesse di adempiere le reciproche obbligazioni naturali.

Il contratto di convivenza pertanto consente di regolarizzare le questioni economiche e patrimoniali del rapporto, anche per il caso di rottura del legame o di scomparsa prematura di uno dei partner. Queste disposizioni sono spesso orientate nell’assicurare al convivente più debole una forma di assistenza anche successivamente al venir meno della convivenza Si tratta di una forma assistenziale ritenuta meritevole di tutela dal nostro ordinamento, anche in virtù del vincolo di solidarietà che ha unito due soggetti per un lungo periodo di tempo.

Possono stipulare il contratto le coppie di non coniugati che abbiano intenzione di intraprendere un rapporto stabile e duraturo di convivenza.

Il contratto di convivenza, in particolare, ha ad oggetto:

1)   obblighi che le parti si assumono in costanza di convivenza.
Questo genere di disposizioni è necessario affinché si possa configurare un contratto di convivenza.
-       la scelta e le spese per l'abitazione comune;
-       la disciplina dei doni e delle altre liberalità;
-       l'inventario, il godimento, la disponibilità e l'amministrazione dei beni comuni;
-       i diritti acquistati in regime di convivenza;

2) obblighi che le parti assumono reciprocamente relativamente ed in previsione dell’ipotesi futura ed incerta che la convivenza cesserà
-       le incombenze e i reciprochi diritti in caso di cessazione della convivenza;
-       la disciplina relativa alla abitazione. È bene specificare a quale membro della coppia verrà assegnata la casa in caso di separazione.

Le ragioni che inducono sempre più persone a convenire contratti di convivenza sono molteplici, in particolare:
- per condividere con chiarezza e lealtà i momenti, le difficoltà e le esigenze comuni;
- per evitare spiacevoli problemi in caso di cessazione della convivenza;

DIFETTI DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA:
Il difetto maggiore di questo strumento, resta l’inefficacia come vincolo davanti al giudice.
Infatti, se uno dei conviventi non rispetta i termini dell’accordo, l’altro non ha strumenti giuridici che permettano di obbligare al rispetto dei termini di tale contratto privato.
In particolare rileva altresì l’inopponibilità del vincolo nei confronti dei terzi, specie nel caso di disciplina relativa al regime degli acquisti durante la convivenza.

LA FORMA DEL CONTRATTO:
La maggior parte dei contratti di convivenza vengono redatti per forma scritta. Resta comunque necessaria ai fini della prova del contratto la apposizione di una data certa, resa tale o con la notifica reciproca del contratto o attraverso la stipula del contratto nella forma della scrittura privata autenticata innanzi ad un notaio.

LA DURATA DEL CONTRATTO:
La durata del contratto può essere a tempo determinato o indeterminato. Diversamente la durata della convivenza, la quale non può essere convenzionalmente determinata nel contratto, può essere più breve o più lunga della durata contratto.
Si da atto che mentre è possibile far cessare unilateralmente in ogni momento la convivenza, per quanto riguarda il contratto se esso è a tempo determinato non sarà possibile un recesso unilaterale (a meno che non siano previste specifiche ipotesi di recesso o risoluzione). Inoltre il contratto, spesso dispone anche per il periodo successivo alla convivenza e pertanto, difficilmente coincidono i termini di durata del contratto e della convivenza.

E’ opportuno ribadire che non potrebbe mai ipotizzarsi una clausola che preveda una durata determinata della convivenza né una condizione risolutiva della stessa, mentre è ipotizzabile un obbligo a carico delle parti, nascente in occasione della cessazione della convivenza e con una durata prestabilita.

IL CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA:
- ACQUISTO DI BENI IN COMUNE
Nell’ambito della coppia di fatto, le parti potranno impegnarsi ad acquistare in futuro, eventuali e determinati beni, in regime di comunione ordinaria, stabilendo se del caso, quote diverse di comproprietà. Ogni obbligazione in tal senso, avrà  efficacia obbligatoria e non reale. Pertanto a differenza di quanto avviene per gli acquisti effettuati dai coniugi in regime di comunione legale, l’acquisto del diritto di proprietà non avverrà automaticamente in capo ad entrambi soggetti per il solo fatto di aver stipulato l’atto di acquisto ma, sarà necessario l’intervento di entrambi i partner all’atto di acquisto ed apposita dichiarazione espressa, attraverso la quale, ognuno dei partner acquisterà una quota del bene in regime di comunione ordinaria.
Le parti possono altresì statuire sulle modalità di esercizio dei diritti sui beni acquistati in comune e sulla sorte di tali beni al momento del venir meno della convivenza. Sarà sufficiente inserire tali disposizioni all’interno del contratto di convivenza, il quale come tutti i contratti ha forza di legge tra le parti.

- PARTECIPAZIONE DI CIASCUNA DELLE PARTI ALLE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE
E’ opportuno che i conviventi indichino nel contratto la misura della partecipazione di ciascuno alle spese ordinarie e straordinarie, in base alle proprie capacità di reddito e sostanze e che, venga anche valutato ai fini della distribuzione degli “sforzi” familiari l’apporto di lavoro domestico prestato dal coniuge non lavoratore. La coppia può aprire un conto corrente bancario cointestato, ove ciascuno verserà nella misura concordata parte dei propri redditi, destinata alle spese comuni.
Si da atto che mentre l’art 143 c.c. prevede che i coniugi provvedano ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze (e quindi proporzionalmente), lo stesso principio non vige per le coppie di fatto che, nell’ambito della loro autonomia negoziale sono libere di prevedere obblighi reciproci di assistenza e di mantenimento anche non proporzionali alle proprie sostanze e capacità reddituali.


- SULLE SANZIONI PECUNIARIE IN CASO DI VIOLAZIONE DI OBBLIGAZIONI AVENTI CARATTERE PATRIMONIALE
Le parti possono altresì inserire nel contratto eventuali clausole penali in caso di mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali patrimoniali, le quali siano reciproche e non in contrasto con norme inderogabili di legge o non incidano su diritti di natura indisponibile.

Una disposizione che preveda una penale a carico del convivente che pone fine alla relazione prima di una determinata data è nulla in quanto, determina una grave menomazione delle libertà della persona oltre alla mancanza del requisito della patrimonialità, necessario affinché un’obbligazione possa essere dedotta in un contratto.
Anche per l’obbligo di fedeltà non si ammette la previsione di una sanzione pecuniaria derivante dalla sua inosservanza, proprio in virtù della non disponibilità del diritto alla libertà sessuale e della natura non patrimoniale del diritto.


- LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABITAZIONE “FAMILIARE”
Le fattispecie che si possono verificare sono le più svariate, in particolare:

-       contratto di locazione di casa abitativa intestato ad entrambi i conviventi;

-       acquisto di un appartamento in regime di comproprietà stabilendo se del caso, anche quote differenti di proprietà;

-       se l’abitazione è già in proprietà esclusiva ad uno dei partner:
stipula di un contratto di comodato, non in esclusiva, dell’abitazione a favore dell’altro partner. In tal senso essi possono stabilire altresì che, in caso di cessazione della convivenza l’abitazione possa essere concessa in uso all’altro partner (normalmente il partner più debole economicamente). In questo caso, si configura un ulteriore contratto di comodato ma in esclusiva, sottoposto a condizione sospensiva della cessazione della convivenza. Tale disposizione, è assolutamente ammissibile in quanto è diretta, in un’ottica solidaristica, che dovrebbe sempre ispirare un’unione affettiva, alla tutela del partner più debole (ovviamente è opportuno nell’interesse di entrambi stabilire una durata prestabilita del contratto di comodato).

Se non è stipulato alcun contratto di comodato e la casa appartiene ad uno dei partner in via esclusiva e non ci sono figli è palese che, al momento della cessazione della convivenza il contratto (non scritto) di comodato tra il partner proprietario e quello non proprietario, si risolva automaticamente (e ciò sia per l’avverarsi della tacita condizione risolutiva della cessazione della convivenza e anche per la scadenza della durata non espressa del contratto, ravvisabile nella durata della stessa convivenza). Nel caso di risoluzione a qualsiasi titolo verificatasi, il partner già ospite assumerà la posizione di occupante senza titolo.

-       se l’abitazione è in proprietà di un terzo (spesso i genitori di uno dei partner);
anche in tal caso si configura l’opportunità di stipulare un contratto di comodato nei confronti della coppia.

SE VUOI CHIEDERE UNA CONSULENZA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI CONVIVENZA CONTATTA IL NOSTRO STUDIO CHIARA.CONSANI@VIRGILIO.IT

3 commenti:

  1. great post honey!!!!!
    congratulations!!!!!!!!!!!!!!!!
    xxx

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  2. il Consiglio Nazionale del Notariato ha presentato a Roma la giornata dedicata
    ai “Contratti di convivenza Open day” attraverso una serie di incontri informativi dedicati ai cittadini sul tema
    della convivenza e di come si possa regolamentare sotto il profilo patrimoniale.

    http://www.notariato.it/export/sites/default/it/notariato/sala-stampa/comunicati-stampa/archive/pdf-comunicati/CS_nazionale_contratti_convivenza._141113.pdf


    Sul sito www.contrattidiconvivenza.it si possono trovare gli indirizzi e i contatti dei luoghi dove si
    svolgeranno gli incontri a cura dei Consigli Notarili.

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    1. http://avvocatochiaraconsani.blogspot.it/2016/03/unioni-civili-e-convivenze-di-fatto.html

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