martedì 27 settembre 2011

RESPONSABILITA' CIVILE DEL MANEGGIO:




- Cass. civ., sez. III, 9.3.2010, n. 5664
L’attività sportiva consistente nella partecipazione ad una lezione di equitazione da parte di allievi dotati di sufficiente esperienza rientra, ai fini della responsabilità civile, nella fattispecie dell’art. 2052 cod. civ. con applicazione della relativa presunzione; spetta pertanto al gestore dell’animale (utilizzatore o proprietario) che ha causato il danno fornire non solo la prova dell’assenza della propria colpa, ma anche quella che il danno è stato cagionato dal caso fortuito, poiché ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l’animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo e il danno (nella specie il gestore è stato ritenuto responsabile del danno causato dal calcio improvviso di un cavallo sferrato mentre il gruppo di allievi, sotto la guida dell’istruttore, procedeva in fila indiana).



- Cass. civ., sez. III, 19.6.2008, n. 16637
Il gestore di maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi; nel caso di allievi più esperti l’attività equestre è soggetta, invece, alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., con la conseguenza che spetta al proprietario o all’utilizzatore dell’animale che ha causato il danno di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito (nella specie, il gestore è stato ritenuto responsabile dei danni subiti da un’allieva principiante, colpita alla caviglia dallo zoccolo di un cavallo che seguiva immediatamente quello da lei cavalcato, perchè gli istruttori non avevano provveduto alla sostituzione del cavallo che, nel corso dell’esercitazione, aveva già dato segni evidenti di nervosismo).

La Cassazione si è spesso interrogata in proposito e sono interessanti due sentenze fra le altre, per la definizione di responsabilità.
Soggetti responsabili sono, infatti, il proprietario dell'animale, o chi ha in uso l'animale. Utente è colui che trae dall'animale le stesse utilità che trarrebbe il proprietario adoperandolo secondo la sua natura e la sua destinazione economico sociale. In questo senso, quindi, l'allievo di una scuola di equitazione non può essere inteso come utilizzatore dell'animale, in quanto è evidente come non sia lui ma il gestore del maneggio a trarre vantaggio economico dal cavallo.

Inoltre la Suprema Corte, nelle due sentenze, si è anche interrogata sulla possibilità di considerare pericolosa l'equitazione svolta in un maneggio.
Quando l'attività di maneggio viene svolta all'interno del circolo, in presenza di personale qualificato, con cavalli collaudati e adatti all'attività di insegnamento, su un tracciato sicuro e ben conosciuto, non può considerarsi "attività pericolosa". Il gestore risponderà, perciò, per i danni occorsi agli allievi, ex art. 2052, in quanto proprietario, o persona che ha in uso l'animale. Quando, però, si tratta di esercitazioni di principianti, ignari di ogni regola di equitazione, o di allievi giovanissimi la cui inesperienza, e conseguente incapacità di controllo sull'animale, che potrebbe essere imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto a valido comando, o quando specifiche caratteristiche proprie del caso sono idonee a rendere pericolosa l'attività equestre (ecco che torna la valutazione ex post) lo svolgimento dell'attività imprenditoriale di maneggio diventa pericolosa. In quest'ultima ipotesi il gestore, pertanto, risponderà ex art. 2050 Cod.Civ. dal momento che il cavallo costituisce lo strumento dell'attività pericolosa.


OBBLIGO DI ASSICURAZIONE:
La legge (art. 51 legge n. 289/2002) prevede l’obbligo assicurativo contro gli infortuni degli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva.

A spiegare meglio la legge, è intervenuto anche un decreto interministeriale del 17-12-2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28-4-2005. Tale decreto chiarisce che il tesseramento deve essere stato fatto in data certa antecedente all’infortunio mediante le modalita previste da ciascuna delle organizzazioni sportive di appartenenza.


LE PASSEGGIATE A CAVALLO:

Il Codice della Strada, all’art. 115 dispone che “Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali.”
Pertanto sotto i 14 anni non è possibile effettuate passeggiate a cavallo esterne al maneggio.


CLAUSOLE DI ESONERO DA RESPONSABILITA’

E’ prassi far sottoscrivere, presso i maneggi o i circoli ippici, prima della partecipazione a lezioni di equitazione o prima delle passeggiate all’esterno, delle dichiarazioni di esonero dalla responsabilità della struttura che gestisce la scuola di equitazione per eventuali danni subiti o arrecati dai cavalieri.

Pur non mancando pareri contrari si ritiene, che tali clausole siano assolutamente nulle, ai sensi dell’art. 1229 Cod. Civ. (“E' nullo qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico). Ciò soprattutto con riguardo ad eventuali danni fisici, stante l’indisponibilità del diritto all’integrità fisica. A parte le considerazioni meramente tecnico-giuridiche, non si può negare che la sottoscrizione delle clausole in parola possa essere letta come il tentativo di legittimare atteggiamenti colposi o di leggerezza degli organizzatori dell’attività equestre, incentivando l’elusione di regole e trasformando una sana attività sportiva, al servizio del benessere psicofisico della persona, in una fonte incontrollata di pericoli.

Di nessun valore saranno soprattutto quelle dichiarazioni sottoscritte per praticare attività all’interno di un maneggio, sotto la guida di personale ed istruttori inseriti nella struttura sportiva, ancor più in considerazione della giovane età degli allievi. E’ inoltre da tenere presente che il recente “Codice del consumo” (D.lgs 6 settembre 2005 n. 206) ha sancito il diritto dei partecipanti alle lezioni di discipline sportive  a ricevere, in quanto “consumatori” un servizio “sicuro” e “garantito” ed ha altresì espressamente sancito (all’art. 36 comma 2 lett. a) la nullità “….delle clausole che (….) abbiano per oggetto o per effetto di escludere o limitare la responsabilità del professionista, in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista”.

Si potrebbe ipotizzare la validità di clausole di esonero dalla responsabilità in caso di attività di equiturismo o trekking a cavallo, esercitata da cavalieri esperti, laddove si ravvisi il carattere di pericolosità oggettiva dell’attività. In tal caso la dichiarazione di ogni partecipante di assumersi la responsabilità dei danni che potrebbe subire o causare potrebbe valere come dichiarazione di accettazione di una particolare e consensuale ripartizione dei rischi.

martedì 6 settembre 2011

COMUNIONE LEGALE O SEPARAZIONE DEI BENI SCEGLI BENE PRIMA DI SPOSARTI!!!!

Prima di sposarsi è bene conoscere le conseguenza patrimoniali connesse al matrimonio.
Questo articolo è pertanto finalizzato a far conoscere ai futuri sposi il regime patrimoniale della famiglia.

LA SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA:
Con la riforma del “diritto di famiglia” avvenuta con la legge n° 151 del 1975, si è stabilito che, in mancanza di una scelta precisa, il regime patrimoniale legale della famiglia che si applica è quello della comunione dei beni. Ciò significa che è possibile dichiarare all’ufficiale dello stato civile o al sacerdote, a seconda che si tratti di un rito civile o religioso, per quale regime patrimoniale si opta. Se non si dichiara nulla, si applica automaticamente il regime della comunione dei beni.
Il regime patrimoniale della famiglia scelto è sempre derogabile dai coniugi in un qualsiasi momento nelle forme di cui all’art 162 c.c.

Il regime LEGALE della comunione dei beni:

Con il regime di comunione legale tutti i beni acquistati dopo la data delle nozze sono di proprietà di entrambi i coniugi in egual misura, anche se sono stati acquistati separatamente. Non vi è possibilità di definire quote diverse di proprietà per specifici beni.
In regime di comunione  cadono anche i debiti i quali sono condivisi in solido dai coniugi.

E’ bene precisare che i beni che sono di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi prima del matrimonio, sono e rimangono beni di proprietà esclusiva di quella persona anche dopo il matrimonio.

I beni che cadono in comunione legale sono indicati dagli articoli 177 e 178 del Codice Civile. Esempio: se dopo il matrimonio i coniugi acquistano (anche non congiuntamente) una casa, la casa sarà di proprietà di tutti e due nella stessa identica misura.

Anche nell’ipotesi in cui i coniugi scelgano il regime di comunione, ci sono dei beni che, per disposizione legislativa, non entrano nella comunione dei beni, rimanendo beni personali del coniuge pur se acquistati in costanza di matrimonio: ad esempio, i beni provenienti da successione o donazione, i beni che servono per l’esercizio della professione salvo che siano destinati alla conduzione dell’azienda comune, etc.

Un caso peculiare è quello dei beni acquistati con il ricavato della cessione di altri beni personali: se si acquistano, in particolare, beni immobili o beni mobili registrati (come le autovetture), perché questi non cadano in comunione è necessario che, oltre al coniuge acquirente, anche l’altro coniuge partecipi all’atto, nel quale dovrà essere contenuta una dichiarazione riguardante la provenienza del denaro (impiegato per l’acquisto) dall’alienazione di beni personali.


L’AMMINISTRAZIONE DEI BENI IN COMUNIONE LEGALE:
Se si tratta di atti di amministrazione ordinaria, essa spetta disgiuntamente (ossia singolarmente) ad entrambi i coniugi.
Se si tratta di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (ossia atti di straordinaria amministrazione) essa spetta congiuntamente ad entrambi.
Ciò significa che tali atti devono essere realizzati con la necessaria partecipazione di entrambi i coniugi (e questo al fine di garantire le partecipazioni di entrambi in ordine ad atti importanti, evitando abusi da parte di uno dei due coniugi).
Se vi è un contrasto insanabile tra i coniugi è ammessa la possibilità di ricorrere al giudice per ottenere l’autorizzazione al compimento di tali atti.

LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE:
La comunione si scioglie in determinati casi previsti dall’articolo 191 del Codice civile: ad es. quando i coniugi si separano o il matrimonio si scioglie, oppure quando decidono essi stessi di modificare il regime patrimoniale (ad es. se i coniugi vogliono passare dalla comunione alla separazione dei beni, come detto, dovranno farlo con atto pubblico davanti ad un pubblico ufficiale, quale il notaio), oppure quando uno dei coniugi fallisce, etc. In tali casi, lo scioglimento trasforma la comunione legale in comunione ordinaria (di cui poi ogni coniuge potrà chiedere la divisione).

Il regime della separazione dei beni:

Con il regime di Separazione dei beni ciascun coniuge sarà titolare esclusivo del bene da lui acquisito, pur se acquistato durante il matrimonio. Esempio: se dopo il matrimonio il marito acquista una casa, la casa sarà intestata solo a lui e viceversa.

AMMINISTRAZIONE DEI BENI NEL REGIME DELLA SEPARAZIONE LEGALE:
Il coniuge che è proprietario esclusivo del bene è anche colui che ne ha il godimento e l’amministrazione esclusiva.


LA MODIFICA DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA:
La scelta di modificare il regime patrimoniale della famiglia passando dalla comunione legale alla separazione dei beni e viceversa, può essere effettuata in ogni momento ma tale regime deve essere costituito mediante atto pubblico.


CONCLUSIONI:
E’ opportuno che prima del matrimonio ciascun coniuge si informi bene in ordine alla scelta del regime patrimoniale più opportuno per la propria famiglia.
A seconda della situazione patrimoniale di ciascun soggetto la scelta è tale da incidere notevolmente in ordine al proprio patrimonio.
Per qualsiasi necessità in ordine alla scelta del regime patrimoniale non esitare a contattare il nostro studio.