lunedì 23 luglio 2012

GUIDA IN STATO DI EBREZZA ? ANCHE IN BICI!!! ATTENZIONE!!!!


Art 186 Codice della Strada - Guida sotto l'influenza dell'alcool.

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 2.000,00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter .
.......commi seguenti mancanti.......”

 L’uso della bicicletta in condizioni di tasso alcolemico alterato, rientra nell’applicazione dell’art 186 del Codice della Strada.
La norma sopra riportata, dispone, infatti, genericamente, che è vietato guidare in stato di ebrezza.
Non si specifica il mezzo che si sta conducendo.

La Sentenza 10684/2012 della Corte di Cassazione ha condannato un padre all’arresto per un mese e mezzo (e mille euro di ammenda) per essersi messo alla guida del velocipede, portando con sé anche il figlio minore, dopo aver abbondantemente alzato il gomito, al punto da risultare al test alcolemico molto oltre la soglia massima (se fosse stato trovato alla guida della macchina sarebbe scattata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente).
L’imputato ha cercato di sostenere l’illegittimità costituzionale dell’articolo 186 del Cds, con riferimento all’articolo 3 della Costituzione, ritenendo che la prevista applicazione della sanzione amministrativa per tutti i casi di guida di un veicolo in stato di ebbrezza senza differenziare tra la guida di un mezzo a motore e quella di uno a pedale violasse il principio di uguaglianza.
La Corte ha bocciato detta eccezione ritenendola irrilevante.  Nella condanna inflitta al padre non era scattata l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente prevista obbligatoriamente dal codice della strada per chi superi un determinato tasso alcolemico.

I giudici ritengono che la misura della sospensione della patente non possa mai applicarsi nel caso in cui “la violazione si realizzi ponendosi alla guida di un mezzo per il quale non è prescritta alcuna abilitazione alla guida”.

lunedì 9 luglio 2012

LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA – CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO-CON OPZIONE DI ACQUISTO


LE FATTISPECIE NEGOZIALI:

Si tratta di quei contratti stipulati tra un proprietario immobiliare ed un privato, mediante il quale il privato loca il bene ed acquista il diritto (o l’opzione) di comprare l’immobile dopo un certo numero di anni (di solito tra i 2 e i 5), nel corso dei quali ha occupato l’immobile pagando un canone di affitto. Una parte di quanto versato come affitto, andrà a coprire il prezzo di acquisto.
In questo modo, il canone di locazione non è più a fondo perduto e si può diventare proprietari della casa scelta, in modo graduale.
L’effetto acquisitivo può essere automatico o meno, a seconda della fattispecie negoziale concretamente posta in essere tra le parti.

Oggi, nella fase di crisi del settore immobiliare in cui siamo, queste fattispecie negoziali sono molto utilizzate tra i privati e tra privato e costruttore.

Le strutture negoziali configurabili sono le più varie:

-       Contratto di locazione in base al quale, in esito ad un certo tempo dall'inizio della locazione, il conduttore abbia la possibilità di pagare una certa somma di denaro per acquistare il bene (Cass.Civ. Sez. III, 3587/92 ) il "contratto di locazione con patto di futura vendita" .
Tale fattispecie è congegnata con l’utilizzo di due contratti giuridicamente distinti ma collegati.
Il contratto di locazione al quale viene collegato un contratto preliminare unilaterale, dove il venditore è obbligato a vendere mentre il compratore è libero, oppure un contratto preliminare bilaterale dove il venditore è obbligato a vendere e il compratore è obbligato a comprare. Il prezzo della vendita viene fissato e determinato ed i canoni corrisposti vengono ad esso imputati.
In tale fattispecie l’effetto traslativo è da ricondurre ad una nuova manifestazione di volontà da esprimersi in sede di contratto definitivo e non alla stipula del contratto di locazione.

-       Contratto di locazione con l'intesa che, decorso il termine stabilito, qualora l'integralità dei canoni di locazione sia stata regolarmente pagata, la proprietà del bene sarà trasferita al locatore, il “contratto di vendita con patto di riservato dominio”;
In tale fattispecie l’effetto traslativo è automatico al regolare pagamento dell’ultima rata del prezzo.

-       Contratto di locazione in cui sia contenuto un vero e proprio patto di opzione, in forza del quale venga attribuito al conduttore il diritto di procedere all'acquisto del bene ad un prezzo prestabilito, con la prescrizione che le rate del canone già pagate possano essere imputate (in tutto o in parte) a conto del prezzo, il “contratto di locazione con opzione di acquisto”;
In tale fattispecie l’effetto traslativo si realizza al momento della accettazione della proposta contenuta nell’opzione di acquisto.



AMBITO APPLICATIVO;
Tali fattispecie negoziali danno la possibilità di valutare l’acquisto di una unità immobiliare dilazionando nel tempo e rateizzando il pagamento dello stesso.
In particolare può essere utile a coloro che:

- pur disponendo di un reddito adeguato a sostenere le rate di un mutuo, non dispongono di una liquidità iniziale pari al 30% del prezzo dell’unità immobiliare;

- prima di acquistare una nuova casa, devono venderne un’altra: con questa impostazione contrattuale possono entrare subito nella nuova casa, senza stipularne l’atto definitivo di compravendita (rogito), e con serenità possono provvedere alla vendita dell’usato, senza fretta al miglior prezzo. Una volta rogitato il proprio immobile, si potrà completare l’acquisto del nuovo accendendo un mutuo inferiore o facendone proprio a meno.

- hanno un reddito abbastanza elevato, per cui alla scadenza del lungo periodo di locazione, potrebbero non necessitare di accendere un mutuo o comunque utilizzare un mutuo più contenuto e calibrato rispetto alle effettive necessità del momento;

- preferiscono non intestarsi immediatamente la proprietà dell’immobile o preferiscono decidere, all’atto della stipula notarile, a chi intestarla.

Il contratto di locazione verrà stipulato con una durata massima di 6 anni e con un canone concordato (quindi inferiore ai canoni di libero mercato). Al rogito notarile di compravendita verrà riconosciuto il 100% dei canoni di locazione versati.

LA NATURA GIURIDICA:
Si tratta di forme contrattuali atipiche, non contemplate dal nostro Codice Civile ma non per questo illegittime.
L’art 1526 c.c., estende a questi rapporti la disposizione concernente la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà (cosiddetta vendita a rate)  per il caso in cui i contraenti si siano accordati nel senso che, qualora il compratore sia inadempiente, le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità.
Pertanto tali fattispecie contrattuali presentano gli elementi integrativi della locazione, ma nella sostanza sono idonee a produrre gli effetti propri di un contratto di vendita con patto di riservato dominio, di cui riproducono sostanzialmente la causa.

I VANTAGGI PER IL VENDITORE:

-       è il caso del costruttore edile che trova in empasse nella vendita dei beni realizzati.
Attraverso tale fattispecie negoziale è possibile trovare una più ampia cerchia di soggetti interessati all’acquisto degli immobili costruiti e rimasti invenduti.

-       è frequente altresì che la vendita di un immobile debba essere posticipata per evitare la perdita di agevolazioni fiscali connesse al mantenimento della proprietà per un certo numero d’anni: è il caso della non emersione di plusvalenze in caso di vendita di un immobile acquistato da più di cinque anni, ma anche il caso del riconoscimento fiscale della rivalutazione di immobili, operata dalle imprese in UNICO2009 - ex D.L. 185/2008, a condizione che la cessione non intervenga prima del 2014.

Si rileva come ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lett. a) del TUIR: “ Ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:…la locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà”. Pertanto nel caso di configurazione del contratto di locazione con opzione di acquistosenza vincolo della parte acquirente all’acquisto, non si perderebbero le agevolazioni fiscali connesse al mantenimento della proprietà per un certo numero di anni.
Impostata in questi termini, la questione sembrerebbe risolta con piena soddisfazione  ma è necessario rilevare altresì come alla luce dei precedenti in materia di elusione non può escludersi una contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria nell’’ottica dell’abuso del diritto.


I VANTAGGI per l’acquirente
a) Entrare in possesso della casa grazie a un contratto di locazione che crea meno timori per il futuro, rispetto a un mutuo;
b) coprire parzialmente il prezzo di acquisto con una parte delle somme versate a titolo di affitto;
c)fermare il prezzo fino allo scadere del termine per l’esercizio del diritto di opzione o del contratto preliminare;

 I RISCHI PER L’ACQUIRENTE NEL PRELIMINARE CON OPZIONE DI ACQUISTO:
Si rileva come i maggiori rischi per l’acquirente si hanno nel caso di contratto di locazione con opzione di acquisto.
Infatti nella fattispecie negoziale della locazione con patto di futura vendita il contratto preliminare collegato è trascrivibile così come è trascrivibile il contratto di vendita con patto di riservato dominio, garantendo questa forma di pubblicità dai rischi meglio in appresso precisati.

a)    Nel caso di mancato esercizio dell’opzione di acquisto.
Se l’inquilino resta nell’impossibilità di acquistare l’immobile, perde i canoni versati. 
Circostanza, questa, da non sottovalutare se si considera il canone dedotto in contratto solitamenteè maggiorato in alcuni casi anche del 50% ,rispetto a quello corrente di mercato. 

b)   Nel caso di fallimento dell'impresa venditrice, nel periodo tra la firma del contratto di locazione e l'esercizio dell’opzione.
Se parte alienante è una impresa venditrice e fallisce le somme che il cliente ha corrisposto (per canoni) non sono assistite da alcuna garanzia di restituzione, con la conseguenza che, molto probabilmente, chi le ha sborsate non ne otterrà il minimo rimborso. Cosicché, se l'impresa fallisce, il diritto di opzione non è esercitabile se non pagando tutto il prezzo originariamente previsto, e quindi pagando nuovamente le rate corrisposte all'impresa poi fallita.

a)    cessione dell'immobile da parte dell’impresa venditrice ad un altro soggetto, nel periodo tra la firma del contratto di locazione e l'esercizio del diritto di opzione.
Il terzo acquirente potrebbe non riconoscere al conduttore il diritto di opzione.
Infatti non essendo trascrivibile il contratto di locazione con opzione di vendita il diritto ad acquistare il bene a seguito dell’esercizio dell’opzione non è opponibile ai terzi acquirenti non avendo questi avuto contezza di tale contratto.
Si precisa che tale rischio non si ha nel caso di costruzione della fattispecie con un contratto di locazione con patto di futura vendita (preliminare bilaterale, preliminare unilaterale) il quale essendo trascrivibile si applica l’effetto prenotativo dell’art 2645 bis c.c.

b)   iscrizione di un'ipoteca giudiziale ad opera di un creditore dell'impresa oppure alla trascrizione di un pignoramento o di un sequestro, oppure ancora all'instaurazione di una controversia giudiziaria che coinvolga l'impresa venditrice e che abbia a oggetto la casa data in locazione.
Si precisa nuovamente che questo rischio non si ha nel caso di costruzione della fattispecie con un contratto di locazione con patto di futura vendita (preliminare bilaterale, preliminare unilaterale) il quale essendo trascrivibile si applica l’effetto prenotativo dell’art 2645 bis c.c.


IL TRATTAMENTO FISCALE:

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR 633/1972, costituiscono cessioni assimilate ai fini iva:
- le vendite con riserva di proprietà;
- le locazioni con patto di futura vendita, ovvero con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti (locazione con preliminare bilaterale di vendita);
In altri termini la locazione con clausola di trasferimento vincolante per ambedue le parti comporta che, dal punto di vista fiscale, la vendita dell’immobile si consideri conclusa alla data di stipula del contratto di locazione.
Qualora diversamente la clausola di trasferimento della proprietà inserita nel contratto di locazione vincoli solo una delle parti (opzione di acquisto o patto di futura vendita mediante preliminare unulaterale) risulterebbe esclusa la presunzione sopra descritta e il trasferimento della proprietà si produrrebbe solo dalla data dell’atto di vendita (o, se successiva, dalla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà).

CONCLUSIONI:
Occorre considerare che le parti negoziali sono spesso inesperte di contrattualistica immobiliare e che quindi può essere pericoloso avventurarsi in una vicenda di questo genere senza una adeguata assistenza professionale legale.
Il nostro studio legale offre consulenza legale a privati, agenzie immobiliari che intendono concludere tali fattispecie negoziali.
Non esitate a rivolgervi al nostro studio  chiara.consani@virgilio.it


giovedì 5 luglio 2012

L’ADOZIONE INTERNAZIONALE I PRESUPPOSTI ED IL SUO ITER SCELTA DI SOLIDARIETA’, DI AMORE E DI CORAGGIO


L'adozione internazionale è prima di tutto una scelta di solidarietà, di amore e di coraggio.
Le procedure per riuscire a dare a un minore straniero il diritto ad una famiglia sono lunghe e faticose.
Non bisogna dimenticare che ogni minore ha diritto ad una famiglia che lo ami e lo protegga.
Questa certezza anima tutte quelle coppie che in Italia e nel mondo decidono con fermezza di lottare per questo primario obiettivo umano e sociale.

LA DISCIPLINA:

-       La Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è il principale strumento per garantire i diritti dei bambini e di chi desidera adottarli.
-       L. 4 maggio 1983 n. 184 TITOLO III, Art 29 e seguenti, regola la procedura di adozione internazionale.

I REQUISITI:

I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001).

A) L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

B) L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.

L’ITER:

1)     Il primo step consiste nella cosidetta dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale resa dai coniugi aventi i requisiti di legge per l’adozione, presso il Tribunale per i minorenni del luogo dove hanno la residenza chiedendo che lo stesso le dichiari idonei;

2)     Depositata questa istanza, inizia la vera e propria fase di indagine sulla famiglia. Il Tribunale entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, trasmette ai servizi degli enti locali la documentazione per valutare la idoneità della coppia all’adozione internazionale. I servizi degli Enti locali hanno il ruolo di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale.  Al termine dell'indagine è fatta una relazione e inviata al tribunale per i minorenni.

Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all'adozione.

3)     La coppia ritenuta idonea all’adozione, a seguito delle valutazioni e della dichiarazione del Tribunale per i minorenni, deve inderogabilmente dar corso alla procedura attraverso uno degli enti autorizzati iniziando con l’indicazione del paese (o dei paesi) verso i quali orientare la propria candidatura entro un anno dall’emissione del decreto di idoneità, pena la nullità.

4)     Effettuata la firma dell’incarico, inizia il periodo d’attesa in cui la coppia è inserita in una lista d’attesa dell’ente prima e del paese poi. Questo periodo può durare da pochi mesi ad alcuni anni. Può dipendere dall’andamento delle adozioni nel paese scelto, può dipendere dalla capacità dell’ente di predisporre le documentazioni, può dipendere dalla capacità amministrativa del paese di predisporre gli abbinamenti. Durante questo periodo verrà richiesto alla coppia la preparazione della documentazione che ciascun paese richiede ed in fine l’abbinamento con uno o più bambini. I documenti consegnati all’ente, verranno tradotti e inviati alle autorità del paese scelto. Quando la pratica giunge all’autorità preposta nel paese straniero la coppia è inserita in una lista in attesa dell’abbinamento con uno o più minori.  Ad abbinamento avvenuto o contestualmente all’abbinamento i coniugi possono conoscere il figlio. Devono presentarsi alle autorità del paese straniero e a seconda del paese presenziare in tribunale o presso gli uffici del ministero competente. La variabilità delle procedure all’estero è molto alta: in alcuni paesi è obbligo per la coppia convivere con i figli fino a due mesi prima di poter rientrare in Italia, in altri sono necessari più viaggi a distanza di mesi, in altri è sufficiente una settimana di permanenza all’estero.   Questa fase della procedura prevede il coordinamento tra le varie autorità (italiane ed estere) al fine di consentire da un lato l’emanazione del provvedimento da parte dell’autorità estera, dall’altro la verifica della corrispondenza dell’adozione ai criteri previsti dalla convenzione dell’Aja in materia da parte dell’autorità italiana, la quale, solo all’esito positivo, potrà autorizzare l’ingresso del minore nel territorio dello Stato. Terminato l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, il Tribunale per i minorenni avente competenza territoriale in funzione della residenza degli adottanti, provvederà alla trascrizione dell’adozione la quale, oltre a produrre gli effetti già citati, determinerà per il minore adottato l’acquisto della cittadinanza italiana. L’autorità preposta dello Stato estero presso cui si presenta domanda di adozione internazionale, tramite l’intermediazione dell’Ente suddetto, procede all’abbinamento coppia-bambino.

5)      Se gli incontri si concludono in modo positivo, l’autorità giudiziaria straniera emana il provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

6)     L’Ente autorizzato lo trasmette quindi alla Commissione per le Adozioni Internazionali, che ne verifica la validità, e quindi rilascia “l’autorizzazione nominativa all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore adottato”.

7)     Il consolato italiano nel Paese del bambino, a questo punto, ricevuta l’autorizzazione   
all’ingresso e alla permanenza in Italia del minore da parte della Commissione, rilascia il “visto d’ingresso per adozione”. Il visto viene applicato sul passaporto estero del Paese di origine del minore, che con questo visto può entrare in Italia.

9)   La Questura competente per territorio rilascia il cosiddetto “permesso di soggiorno per adozione”.

10)  Segue la pronuncia, da parte del Tribunale per i minorenni competente, del provvedimento che ordina la trascrizione del provvedimento estero di adozione nei registri dello stato civile italiani, verificata la conformità dello stesso ai principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori e alle condizioni previste dalla Convenzione dell’Aia sulle adozioni internazionali. In caso di affidamento preadottivo, il Tribunale si pronuncia decorso con esito positivo un anno. Il Tribunale ordina quindi la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile; ed il bambino acquisisce, finalmente,  la cittadinanza italiana.


CONCLUDENDO:

Non è facile stabilire concretamente la durata della procedura per l’adozione internazionale per la complessità della stessa e i fattori molteplici che vi sono coinvolti.
Anche i costi non sono bassi. Si pensi al supporto legale, psicologico alla documentazione da tradurre, ai viaggi all’estero.
In tal senso si rileva come sia possibile usufruire del rimborso delle spese sostenute per adozioni.
In data 5/1/2012 è stato registrato dalla Corte dei Conti il D.P.C.M. contenente le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale, con riferimento alle adozioni internazionali di minori stranieri, il cui ingresso e la residenza permanente in Italia siano stati autorizzati nei periodi compresi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010 e tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011.

Il nostro studio legale è a completa disposizione per tutte quelle famiglie che intendono percorre la strada dell’adozione internazionale al fine di offrire un futuro idoneo a dei bimbi che vivono in condizioni di abbandono e solitudine.

Non esitare a contattarmi via mail chiara.consani@virgilio.it