lunedì 29 febbraio 2016

USUCAPIONE e MEDIAZIONE


L’art. 84-bis del cd. decreto del Fare D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha ampliato l’elenco degli atti soggetti a trascrizione di cui all’art. 2643 del codice civile, col nuovo comma 12-bis), “gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Sulla interpretazione della norma è intervenuto lo studio civilistico del Consiglio Nazionale del notariato n. 718-2013/C “La trascrizione dell’accordo conciliativo accertativo dell’usucapione” che ha posto alcune riflessioni partendo dalla definizione dell’istituto giuridico dell’usucapione disciplinato dagli artt. 1158 e seguenti del codice civile, in forza del quale l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale non è altro che un effetto legale che consegue al contemporaneo ricorrere di una serie di presupposti quali:

– il possesso continuato, ininterrotto e indisturbato del bene,

– la durata di tale possesso per il tempo previsto dalla legge.

Pertanto se l’usucapione è un effetto legale, non può nascere da una volontà negoziale, che pretenda di sostituirsi ai presupposti di legge ed in sede di mediazione, l’accordo conciliativo potrà avere ad oggetto solo il riconoscimento dei fatti che costituiscono i presupposti di un acquisto per usucapione, non potrà invece consistere in un atto volitivo finalizzato a riconoscere l’acquisto di un diritto reale, in quanto non è la volontà delle parti a poter determinare questo effetto.

Le differenze della trascrizione dell’accordo di mediazione di usucapione rispetto alla trascrizione di una sentenza di usucapione, che è invece regolata dal diverso art. 2651 c.c:

La sentenza accertativa dell’usucapione, viene emessa all’esito di un’istruttoria con cui il giudice, terzo imparziale, accerta la fondatezza della pretesa, ed ha l’effetto di far nascere, in capo all’usucapiente, un diritto nuovo, opponibile erga omnes;

L’accordo di mediazione con cui si accerta l’intervenuta usucapione, invece, regolamenta una vicenda che riguarda le sole parti che intervengono all’accordo e non è opponibile a nessun altro terzo.

Ne deriva che:

la sentenza accertativa dell’usucapione, trascritta ex art. 2651 c.c., è opponibile erga omnes e fa nascere un diritto del tutto nuovo in capo all’usucapiente, travolgendo i diritti di qualsiasi terzo su quel bene; essa sarà quindi trascritta a favore dell’usucapiente ed a carico di nessun soggetto, perché prescinde da e travolge qualsiasi diritto precedente in capo ad altri;

– l’accordo di conciliazione accertativo dell’usucapione, trascritto ex art. 2643 n. 12-bis) c.c., invece, verrà trascritto a favore dell’usucapiente e contro il solo soggetto usucapito intervenuto all’accordo, a significare che quel diritto è usucapito solo nei confronti della controparte, trova fondamento nei limiti in cui quel diritto aveva efficacia e valore per l’usucapito e quindi nei titoli di provenienza a suo favore, restando invece del tutto impregiudicati i diritti dei terzi. Tutto questo in linea con l’applicazione degli art. 2644, 2650 e 2645 c.c.

In conclusione, si può ragionevolmente concludere che il risultato “usucapione” non è identico a seconda che derivi da una sentenza o da un accordo conciliativo, nemmeno a seguito della novella legislativa sopra citata.

Infine, in relazione alla tassazione dell’atto, che dovrà essere curata dal notaio, l’art. 17, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 28/2010 dispone che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. La norma altresì prevede che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.