GRATUITO PATROCINIO


Gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio e’ un beneficio previsto dalla Costituzione  della Repubblica Italiana all’art. 24.
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”

Il gratuito patrocinio, disciplinato dal DPR 115/2002, garantisce ai soggetti economicamente deboli la difesa gratuita.
Chi è privo di un reddito minimo o percepisce un reddito pari o inferiore a € 10.628,16 ha, quindi, diritto a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali che, di conseguenza, saranno pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito.

Il Patrocinio a spese dello Stato è consentito per la sola difesa processuale e non può mai essere autorizzato per l’assistenza extragiudiziale (ad esempio, non può essere concesso per consulenza ed attività del legale prima del giudizio).

Per poter accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la condizione necessaria e preliminare è la capacità reddituale dell’istante: il tetto massimo indicato dalla legge è attualmente di 10.628,16.

Nel computo del reddito, al fine di verificare l’appartenenza allo scaglione indicato, confluiscono tutte le forme e fonti di sostentamento dell’istante, nonché i redditi dei familiari conviventi con colui che intenda essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato salvo che non si tratti di vertenza nei confronti di uno di essi.

Per la sola materia penale è prevista l’elevazione del suddetto limite reddituale di euro 1.032, 91 per ogni familiare a carico.

La situazione economico-reddituale del beneficiario, al vaglio di parametri oggettivi e fiscali, deve persistere anche in costanza di giudizio, salvo il diritto di rivalsa dell’Erario per le spese sostenute, e di conseguente facoltà di ripetizione nei confronti dell’ammesso al patrocinio gratuito qualora le condizioni economiche dell’ammesso al beneficio dovessero subire in intinere degli incrementi.

In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, il richiedente è esposto a gravi responsabilità penali, sanzionate con la reclusione (da 1 a 6 anni e otto mesi) e con multa da Euro 309,87 a Euro1.549,37.

L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nella materia civile, amministrativa, tributaria, contabile e di volontaria giurisdizione:
l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente, personalmente o tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Accertata la sussistenza dei requisiti del reddito e della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio competente decide sull’istanza, dandone contestuale comunicazione al destinatario e all’Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti e i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dall’ammesso al beneficio.

Nella materia penale:
le modalità di presentazione dell’istanza ammesse dalla legge sono varie: oltre alla presentazione fuori udienza, mediante deposito in cancelleria, è prevista la presentazione della relativa domanda al magistrato dinanzi al quale pende il giudizio. Per i soggetti in regime di costrizione della libertà personale (detenzione ed arresti domiciliari) l’istanza può essere presentata rispettivamente al direttore del carcere ovvero all’ufficiale di polizia giudiziaria.

La scelta del difensore.
Nella materia civile:
è sempre la parte che designa liberamente e discrezionalmente il proprio difensore, scegliendolo nell’ambito di un elenco ad hoc , custodito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territoriale, nel quale sono iscritti gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Nella materia penale:
ferma la libertà della nomina a cura del richiedente, talvolta è lo stesso magistrato che procede alla designazione del difensore, su istanza espressa della parte che dichiari di volersi avvalere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, onde fugare ogni equivoco in ordine alla assegnazione di un difensore d’ufficio (la cui attività è invece direttamente retribuita dalla parte, salve alcune e tassative ipotesi di irreperibilità dell’imputato che legittimano la surrogazione delle spese a carico dell’Erario).

L'Avv Chiara Consani è regolarmente iscritta al gratuito patrocinio presso Il Tribunale di Lucca.

1 commento:

  1. Con Decreto del Ministero della Giustizia del 1° Aprile 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 luglio 2014, è stato adeguato il limite di reddito per l’ammissione al beneficio del c.d. gratuito patrocinio. Il nuovo limite è ora di Euro 11.369,24. Il precedente adeguamento risaliva al 2012

    RispondiElimina