Gratuito patrocinio
Il gratuito patrocinio e’ un
beneficio previsto dalla Costituzione
della Repubblica Italiana all’art. 24.
“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le
condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”
Il gratuito patrocinio,
disciplinato dal DPR 115/2002, garantisce ai soggetti economicamente deboli la
difesa gratuita.
Chi è privo di un reddito minimo
o percepisce un reddito pari o inferiore a € 10.628,16 ha, quindi, diritto a
farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare
le spese di difesa e le altre spese processuali che, di conseguenza, saranno
pagate dallo stato o esentate con la prenotazione a debito.
Il Patrocinio a spese dello Stato
è consentito per la sola difesa processuale e non può mai essere autorizzato
per l’assistenza extragiudiziale (ad esempio, non può essere concesso per
consulenza ed attività del legale prima del giudizio).
Per poter accedere al beneficio
del patrocinio a spese dello Stato la condizione necessaria e preliminare è la
capacità reddituale dell’istante: il tetto massimo indicato dalla legge è
attualmente di 10.628,16.
Nel computo del reddito, al fine
di verificare l’appartenenza allo scaglione indicato, confluiscono tutte le
forme e fonti di sostentamento dell’istante, nonché i redditi dei familiari
conviventi con colui che intenda essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato salvo che non si tratti di vertenza nei confronti di uno di essi.
Per la sola materia penale è
prevista l’elevazione del suddetto limite reddituale di euro 1.032, 91 per ogni
familiare a carico.
La situazione
economico-reddituale del beneficiario, al vaglio di parametri oggettivi e
fiscali, deve persistere anche in costanza di giudizio, salvo il diritto di rivalsa
dell’Erario per le spese sostenute, e di conseguente facoltà di ripetizione nei
confronti dell’ammesso al patrocinio gratuito qualora le condizioni economiche
dell’ammesso al beneficio dovessero subire in intinere degli incrementi.
In caso di dichiarazioni mendaci
o non veritiere, il richiedente è esposto a gravi responsabilità penali,
sanzionate con la reclusione (da 1 a 6 anni e otto mesi) e con multa da Euro
309,87 a Euro1.549,37.
L’istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
Nella materia civile,
amministrativa, tributaria, contabile e di volontaria giurisdizione:
l’istanza di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato si presenta al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati territorialmente competente, personalmente o tramite invio di
raccomandata con avviso di ricevimento. Accertata la sussistenza dei requisiti
del reddito e della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far
valere in giudizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della
domanda, il Consiglio competente decide sull’istanza, dandone contestuale
comunicazione al destinatario e all’Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti
e i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dall’ammesso al
beneficio.
Nella materia penale:
le modalità di presentazione
dell’istanza ammesse dalla legge sono varie: oltre alla presentazione fuori
udienza, mediante deposito in cancelleria, è prevista la presentazione della
relativa domanda al magistrato dinanzi al quale pende il giudizio. Per i soggetti
in regime di costrizione della libertà personale (detenzione ed arresti
domiciliari) l’istanza può essere presentata rispettivamente al direttore del
carcere ovvero all’ufficiale di polizia giudiziaria.
La scelta del difensore.
Nella materia civile:
è sempre la parte che designa
liberamente e discrezionalmente il proprio difensore, scegliendolo nell’ambito
di un elenco ad hoc , custodito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
territoriale, nel quale sono iscritti gli avvocati ammessi al patrocinio a
spese dello Stato.
Nella materia penale:
ferma la libertà della nomina a
cura del richiedente, talvolta è lo stesso magistrato che procede alla
designazione del difensore, su istanza espressa della parte che dichiari di
volersi avvalere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, onde fugare
ogni equivoco in ordine alla assegnazione di un difensore d’ufficio (la cui
attività è invece direttamente retribuita dalla parte, salve alcune e tassative
ipotesi di irreperibilità dell’imputato che legittimano la surrogazione delle
spese a carico dell’Erario).
L'Avv Chiara Consani è regolarmente iscritta al gratuito patrocinio presso Il Tribunale di Lucca.
Con Decreto del Ministero della Giustizia del 1° Aprile 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 luglio 2014, è stato adeguato il limite di reddito per l’ammissione al beneficio del c.d. gratuito patrocinio. Il nuovo limite è ora di Euro 11.369,24. Il precedente adeguamento risaliva al 2012
RispondiElimina