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giovedì 18 febbraio 2021
POLIZZE VITA – DESIGNAZIONE - SUCCESSIONE IURE PROPRIO
venerdì 31 luglio 2020
I FIGLI DELLE COPPIE DELLO STESSO SESSO
Mai più di oggi è evidente l’esigenza giuridica di garantire ai figli delle coppie dello stesso sesso la stabilità del rapporto con coloro che di fatto esercitano una funzione genitoriale nei loro confronti. In questi casi non si tratta di trovare un genitore per un bambino abbandonato ma di tutelare e coprire giuridicamente situazioni in cui un bambino ha già chi si occupa di lui, dove vi è già un “genitore di fatto” che è tuttavia privo di riconoscimento legale formale (sul “valore” dei legami genitoriali di fatto, cfr. legge 173 del 2015 e Corte Cost. n. 225 del 2016). Nel nostro ordinamento l'adozione ordinaria da parte di coppie formate da persone dello stesso sesso non è espressamente prevista. Il procedimento adottivo è riservato ai coniugi e non si estende alle parti dell'unione civile e neppure ai conviventi di fatto eterosessuali o omosessuali. Secondo l'interpretazione dominante in Giurisprudenza, ciascun partner dell'unione civile potrà esclusivamente adottare il figlio biologico dell'altro. In questi termini si è pronunciato da ultimo il Tribunale per i Minorenni di Bologna il 25 giugno 2020 sulla scorta del Tribunale per i Minorenni di Roma che con la sentenza 30 luglio 2014 (est. Cavallo) ha inaugurato una presa di posizione ermeneutica confermata (Trib. Minorenni Roma, 22 ottobre 2015, est. Cavallo; Trib. Minorenni Roma, 23 dicembre 2015, est. Cavallo), anche nel secondo grado. In particolare, secondo il giudice d’appello romano, «nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento; la sussistenza di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità devono essere operate in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali» (Corte App. Roma, 23 dicembre 2015, Pres. Montaldi, est. Pagliari). La Corte di Cassazione con la Sentenza 26 maggio 2016 n. 12962, ai fini ermeneutici ritiene che anche le coppie dello stesso sesso possano procedere all’adozione dei rispettivi figli ai sensi dell'art. 44, comma 1°, lett. d, che tramite il rinvio alla impossibilità di procedere all'affidamento preadottivo, consente l'adozione anche qualora il minore non si trovi in stato di abbandono, in quanto vi sia almeno uno dei genitori che adempia ai doveri ed eserciti i diritti che connotano la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 315-bis c.c. La scelta di privilegiare l'adozione a favore dei partners delle unioni civili nei confronti del figlio biologico dell'altra parte tramite l'art. 44, comma 1°, lett. d, qualora si sia realizzato tra l'aspirante adottante e l'adottando uno stabile rapporto corrispondente all'esercizio della responsabilità genitoriale, trova giustificazione nella tutela dell'interesse del minore espressamente previsto dall'art. 57, n. 2, l. n. 184 del 1983 . In sostanza quest'ultimo giustifica il compimento dell'adozione che risulta in concreto rivolto ad offrire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni. Si tratta quindi di garantire al minore la c.d. continuità affettiva, che costituisce una esigenza primaria avvertita dal legislatore anche nel corso degli ultimi interventi che hanno interessato il diritto di famiglia. Inoltre, l'adozione da parte di partners di unioni civili secondo le modalità delineate dall'art. 44, comma 1°, lett. d, l. n. 184 del 1983 consente di evitare qualsiasi discriminazione tra coppie conviventi eterosessuali e omosessuali . Tant'è che il disconoscimento per le seconde del diritto ad adottare sarebbe da ritenere contrario alla ratio legis, al dato costituzionale ed ai princìpi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Da ultimo la legge Cirinnà n. 76 del 2016 ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso al rango di “famiglia” così offrendo all’adozione in casi particolari, un substrato relazionale solido, sicuro, giuridicamente tutelato. La legge ha confermato poi l’orientamento della Cassazione inserendo la c.d. «clausola di salvaguardia nell’articolo 1 comma 20: “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi » o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. In questo modo, tale disposizione apre alla possibilità di un’applicazione alle unioni civili delle disposizioni in materia di adozioni, ma solo, per l’appunto, nei limiti del diritto vigente. Per una consulenza o parere non esitare a contattarmi avv.chiaraconsani@gmail.com
lunedì 15 giugno 2020
Dichiarazione di successione - deposito telematico
LA
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Per ottenere l’intestazione in
proprio favore degli immobili ereditari e lo smobilizzo delle somme depositate
nei conti correnti del de cuius si devono prima pagare allo Stato le
tasse di successione.
Queste tasse vengono pagate tramite
la presentazione della dichiarazione di successione.
La dichiarazione di successione
deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari
entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide,
generalmente, con la data del decesso del contribuente.
Il chiamato non è erede finché
non accetta l’eredità ma l’obbligo di presentare la dichiarazione di
successione ricade su di lui sin da subito a meno che non rinunci espressamente
all’eredità con atto pubblico ricevuto dal notaio o dal cancelliere del
Tribunale.
La nuova dichiarazione di
successione e domanda di volture catastali deve essere presentata esclusivamente
in via telematica con l’ausilio di professionisti competenti e abilitati al
servizio da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Se più persone sono obbligate
alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Contribuenti esonerati
Non c'è obbligo di dichiarazione
se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e
l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende
beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a
mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Imu
Coloro che hanno presentato la
dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non devono
presentare la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria). Saranno gli
stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione
di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli
immobili.
Autoliquidazione imposta
immobili
Quando nell’attivo ereditario è
presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre
autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e
i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).
Il pagamento delle somme dovute e
calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un
intermediario della riscossione - convenzionato con l'Agenzia delle Entrate - e
intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione
telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si
compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale
addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto
corrente.
Il versamento dell'imposta
di successione
L’imposta di successione
liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione
presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:
• almeno il 20% dell’importo deve
essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
• la parte restante, è versata in
otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle
quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al
pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
La rateazione non è ammessa per
importi inferiori a 1.000 euro.
Ritardo nella presentazione
della dichiarazione di successione
Decorso il termine di dodici
mesi, l’Agenzia delle Entrate può procedere d’ufficio all’accertamento
dell’attivo ereditario e alla auto-liquidazione delle imposte a carico degli
eredi. Una volta che è stato notificato l’accertamento, gli eredi non potranno
più avvalersi del ravvedimento operoso e si vedranno costretti a pagare oltre a
quanto dovuto e agli interessi di mora anche le sanzioni amministrative che
possono andare dal 120 al 240 per cento dell’imposta liquidata d’ufficio.
Nel caso di ritardo nella
presentazione della dichiarazione di successione, e sempre che non sia già
intervenuto l’accertamento del fisco, agli eredi è concesso di procedere con il
cosiddetto ravvedimento operoso; con il quale oltre il pagamento di quanto già
dovuto per la presentazione della dichiarazione di successione, si procederà al
pagamento di interessi di mora, che variano a seconda del ritardo accumulato.
Per il pagamento delle imposte e
delle relative sanzioni è riconosciuto allo Stato un privilegio speciale per la
riscossione coattiva, la cui forza è tale da prevalere in sede di riparto del
ricavato della vendita dei beni pignorati anche sulle ipoteche preesistenti.
Lo Studio Legale Consani è
abilitato alla presentazione delle dichiarazioni di successione in tutta Italia
tramite il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate.
Siamo a vostra disposizione
per una consulenza e preventivo.
Non esitate a contattarci
chiara.consani@studioconsani.eu