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lunedì 15 giugno 2020

Dichiarazione di successione - deposito telematico

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Per ottenere l’intestazione in proprio favore degli immobili ereditari e lo smobilizzo delle somme depositate nei conti correnti del de cuius si devono prima pagare allo Stato le tasse di successione.

Queste tasse vengono pagate tramite la presentazione della dichiarazione di successione.

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

Il chiamato non è erede finché non accetta l’eredità ma l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione ricade su di lui sin da subito a meno che non rinunci espressamente all’eredità con atto pubblico ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale.

La nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentata esclusivamente in via telematica con l’ausilio di professionisti competenti e abilitati al servizio da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.

Contribuenti esonerati

Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.

Imu

Coloro che hanno presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non devono presentare la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria). Saranno gli stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli immobili.

Autoliquidazione imposta immobili

Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).

Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione - convenzionato con l'Agenzia delle Entrate - e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.

Il versamento dell'imposta di successione

L’imposta di successione liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:

• almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione

• la parte restante, è versata in otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

La rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.

Ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione

Decorso il termine di dodici mesi, l’Agenzia delle Entrate può procedere d’ufficio all’accertamento dell’attivo ereditario e alla auto-liquidazione delle imposte a carico degli eredi. Una volta che è stato notificato l’accertamento, gli eredi non potranno più avvalersi del ravvedimento operoso e si vedranno costretti a pagare oltre a quanto dovuto e agli interessi di mora anche le sanzioni amministrative che possono andare dal 120 al 240 per cento dell’imposta liquidata d’ufficio.

Nel caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione, e sempre che non sia già intervenuto l’accertamento del fisco, agli eredi è concesso di procedere con il cosiddetto ravvedimento operoso; con il quale oltre il pagamento di quanto già dovuto per la presentazione della dichiarazione di successione, si procederà al pagamento di interessi di mora, che variano a seconda del ritardo accumulato.

Per il pagamento delle imposte e delle relative sanzioni è riconosciuto allo Stato un privilegio speciale per la riscossione coattiva, la cui forza è tale da prevalere in sede di riparto del ricavato della vendita dei beni pignorati anche sulle ipoteche preesistenti.

Lo Studio Legale Consani è abilitato alla presentazione delle dichiarazioni di successione in tutta Italia tramite il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate.

Siamo a vostra disposizione per una consulenza e preventivo.

Non esitate a contattarci

chiara.consani@studioconsani.eu

avv.chiaraconsani@gmail.com

 

mercoledì 27 agosto 2014

OPPOSIZIONE ALLA DONAZIONE DIRETTA - INDIRETTA - SIMULATA


L’OPPOSIZIONE ALLA DONAZIONE DIRETTA

SCOPI E FINI NEI CONFRONTI DEI TERZI AVENTI CAUSA

Art 563 c.c.

La reintegrazione dei diritti del legittimario si compie dapprima attraverso l’esperimento dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che provocano la lesione della legittima, e poi con l’esperimento dell'azione di restituzione nei confronti dei beneficiari delle disposizioni ridotte e dell'azione di restituzione nei confronti dei loro aventi causa

La legge n.80/2005 ha novellato il quadro normativo di riferimento, e le novità concernono:

1)      LA TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI BENI PROVENIENTI DA DONAZIONE:

Prima del 15 maggio 2005, data di entrata in vigore della citata legge, i terzi acquirenti dei beni donati o pervenuti per testamento al loro dante causa erano sempre a rischio di doverli restituire al legittimario leso, e difficilmente potevano, poi, soddisfare il loro credito di regresso.

La novità introdotta nel quadro normativo è che l'azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa non può essere promossa qualora siano decorsi oltre venti anni dalla donazione; Al fine di evitare che il termine ventennale pregiudichi i legittimari, costoro possono formulare un'opposizione stragiudiziale alla donazione.

In pratica essi notificano la volontà e la ferma determinazione di opporsi alla donazione al beneficiario della stessa, e la rendono pubblica mediante trascrizione nei registri della conservatoria immobiliare. In tal caso, il termine di venti anni è sospeso, ed i terzi ben si guarderebbero dall'acquistare beni precedentemente donati.

Le disposizioni contenute nella citata legge, hanno previsto, pertanto, un'ulteriore scadenza ventennale, entro cui i legittimari devono esercitare le loro pretese, altrimenti non potranno più rivendicare le loro ragioni verso i terzi acquirenti, ed in tal modo hanno agevolato e migliorato la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni; ma al contempo hanno istituito l'opposizione alla donazione che costituisce, sicuramente, una maggiore tutela per i legittimari lesi.

L’effetto della opposizione è quello di sospendere il decorso del ventennio dalla donazione conservando in tal modo l’azione di restituzione contro il terzo avente causa dal donatario ed evitando l’effetto purgativo dei pesi e delle ipoteche.

L’OPPOSIZIONE ALLE DONAZIONI INDIRETTE E/O SIMULATE

SCOPI E FINI NEI CONFRONTI DEI FUTURI COEREDI

2)      LA TUTELA DEL LEGITTIMARIO NON DONATARIO NEI CONFRONTI DEL DONATARIO AI FINI DELLA FUTURA COLLAZIONE E DEL CALCOLO DELLA LEGITTIMA;

Una volta accertato che la nuova legge sancisce che l’atto di opposizione va diretto contro l’atto di donazione, sorge immediatamente la questione di approfondire se l’opposizione sia proponibile anche contro le donazioni “indirette” o “dissimulate” (“dietro” un atto non donativo) e quindi, conseguentemente, di verificare il tema della trascrivibilità di una tale opposizione nei Registri Immobiliari.

Prima della novella del 2005, l’azione di simulazione finalizzata all’esperimento della azione di riduzione a tutela del legittimario leso da un atto sostanzialmente donativo ma formalmente oneroso non era ovviamente concepibile prima della morte del donante poiché solo a questo punto ci si poteva porre un problema di lesione della legittima

Dopo la novella del 2005, invece, in vita del donante ben si può invece porre il problema della declaratoria della simulazione, poiché si tratta non più di una azione di simulazione finalizzata all’ esperimento dell’azione di riduzione ma di una azione di simulazione finalizzata alla trascrizione dell’atto di “opposizione”.

Pertanto durante la vita del “donante” e prima del decorso del ventennio, il legittimato a proporre “opposizione” in tanto potrà trascriverla in quanto preventivamente trascriva una domanda giudiziale di accertamento della simulazione dell’atto formalmente oneroso cosi il terzo acquirente che trascrive il proprio acquisto dopo la trascrizione della domanda di simulazione non può beneficiare del decorso del ventennio e quindi resta esposto ad un possibile esperimento dell’azione di restituzione.

PER CHIARIMENTI E CONSULENZE SCRIVERE ALLA SEGUENTE MAIL: CHIARA.CONSANI@VIRGILIO.IT