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martedì 9 settembre 2014

OBBLIGHI DELL’INQUILINO DI PERMETTERE LA VISITA DELL’IMMOBILE LOCATO DA PARTE DEL LOCATORE


Anche in mancanza di una clausola contrattuale, la giurisprudenza riconosce, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che «il locatore, nonostante il silenzio del titolo, può far visitare la cosa locata, con le modalità di cui agli usi localmente vigenti, al fine di potere stipulare altro contratto di locazione, allo scadere di quello in corso, ovvero di vendere la cosa locata, e il conduttore che opponga ingiustificati rifiuti all’effettuazione di tali visite incorre in un inadempimento che può costituire causa di risoluzione del contratto» (Cassazione 17 settembre 1981, n. 5147).

Pertanto il locatore ha diritto a far visitare la cosa locata, con le modalità dettate dagli usi localmente vigenti, al fine di poter vendere il bene. Inoltre gli ingiustificati rifiuti opposti dall'inquilino a dette visite sono idonei a configurare un inadempimento, il quale può costituire causa di risoluzione del contratto e fondare una richiesta di risarcimento dei danni.

Nel caso in cui siano il pericolo di risoluzione del contratto non spaventa l’inquilino in quanto già pendenti azioni volte ad ottenere il rilascio, il locatore può chiedere di agire contro il conduttore per ottenere un provvedimento che lo autorizzi alla visita dei locali. Si veda in questo senso, Pretura di Roma, 11 febbraio 1980, secondo cui «il proprietario di un immobile ha il diritto, nonostante il silenzio del titolo e con le modalità di cui agli usi locali, di visitare il bene dato in locazione e tale diritto è tutelabile, in via d’urgenza, ex articolo 700, codice procedura civile, giacché appare minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile atteso che per tutta la durata del giudizio di merito il titolare di esso si troverebbe impedito nella vendita dell’immobile e la situazione giuridica di cui egli è titolare non potrebbe più essere esercitata, se non con danno maggiore di quanto possa essergli risarcito con il giudizio di merito».

 

Per chiarimenti e consulenze scrivere alla seguente mail: chiara.consani@virgilio.it

 

lunedì 30 giugno 2014

IL DECRETO SALVA INQUILINI: DUBBI E PERPLESSITA'

IL DECRETO SALVA INQUILINI DL 47/14 (convertito nella L. 80/14) e precisamente l’art. 5 comma 1-ter.

Il legislatore è reintervenuto come avevamo previsto con l’art. 5 comma 1 ter della l 80/2014, che ha fatto salvi fino al 31.12.15 gli effetti e i rapporti sorti dai contratti nati ex art. 3.
 
Questa norma è stata emanata con il solo intento di evitare agli inquilini di pagare gli arretrati e di godere per un altro anno e mezzo del pagamento del canone ridotto.

La legge che ha nuovamente soccorso gli affittuari stabilisce, infatti, che sono fatti salvi, fino al 31 dicembre 2015, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
 
La norma ha voluto, puramente e semplicemente, procrastinare gli effetti di una norma dichiarata incostituzionale: in questo caso è ineluttabile un nuovo intervento della Corte volto a sanzionare la violazione del giudicato costituzionale.

Si evidenzia a tal fine la copiosa giurisprudenza costituzionale che impedisce al legislatore di fare salvi o prolungare gli effetti di una norma incostituzionale.

Restano dubbi e perplessità in merito a questa nuova normativa.
Non ci resta che attendere le numerose sentenze che stanno emettendo i vari Tribunali in merito agli sfratti richiesti e ottenuti nonostante le norme incostituzionali che il nostro paese riesce inesorabilmente ad approvare.