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giovedì 18 febbraio 2021
POLIZZE VITA – DESIGNAZIONE - SUCCESSIONE IURE PROPRIO
venerdì 12 febbraio 2021
EREDITÀ DIGITALE APPLE I-CLOUD PRIVACY E TUTELA POST-MORTEM
mercoledì 8 luglio 2020
Cassazione Civile Sentenza n. 8459/2020 - CAMPIONI BIOLOGICI – PRIVACY – ACCERTAMENTO PATERNITA’
La Cassazione ha chiarito che in sede civile e precisamente in un giudizio di accertamento della paternità sono utilizzabili i campioni biologici consegnati dalle Aziende Ospedaliere al Ctu incaricato, senza che sussista alcuna violazione della privacy, stante la prevalenza dell'interesse giudiziario. Infondata pertanto la contestazione sull'acquisizione dei vetrini con i campioni biologici presso le Aziende ospedaliere, che secondo il ricorrente, una volta cessato il trattamento "avrebbero dovuto essere distrutti, e non potevano essere ceduti dalle strutture sanitarie." Le controversie aventi ad oggetto i diritti dei privati non richiedono infatti le stesse garanzie richieste per il processo penale. In sede civile inoltre il giudice non incontra il limite delle prove tipiche, potendo utilizzare anche prove atipiche, la cui rilevanza dipende da una valutazione del magistrato. Esclusa quindi la possibilità di applicare la regola della inutilizzabilità della prova prevista per il processo penale in quello civile, la Cassazione chiarisce che sul diritto alla privacy del soggetto prevale "il trattamento dei dati personali qualora - effettuato per ragioni di giustizia - per tale intendendosi i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e controversie (art. 47 Dlgs n. 196/2003 nel testo anteriore alla abrogazione disposta con il dlgs n. 101/2018.)" Anche il regolamento europeo n. 679/2016 ammette una deroga al limite della privacy e al trattamento dei dati personali se è necessario "accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali." Pertanto, fermo restando il principio secondo cui rimane precluso l'accesso a quelle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente tutelati riferibili alla parte contro cui la prova viene utilizzata, la conservazione dei dati personali, compreso il vetrino che contiene il campione biologico con le indicazioni idonee a identificare il soggetto a cui appartiene, è giustificata nel momento in cui emergono finalità istituzionali dell'ente pubblico, come nel caso di specie, ossia l'impiego giudiziario dei dati biologici. Disposizioni che trovano conferma anche nel regolamento europeo 679/2016. Dalla complessa normativa sulla Privacy emerge che anche la "conservazione" del dato personale (tale dovendo configurarsi anche il vetrino contenente il campione biologico in quanto risulti corredato da indicazioni atte alla identificazione del soggetto cui appartiene) rientra nelle operazioni di trattamento e può, quindi, trovare giustificazione rispetto alle finalità istituzionali dell'ente pubblico, laddove queste prevedano, appunto, forme obbligatorie ex lege di archiviazione dei dati in funzione del perseguimento di interessi pubblici prevalenti, quali - ad esempio - l'impiego giudiziario del campione biologico, ovvero qualora la conservazione venga effettuata per fini scientifici o statistici. Ne segue che un automatico obbligo di distruzione del dato non è configurabile in capo al titolare del trattamento laddove il termine della conservazione sia correlato alle predette finalità istituzionali, come nel caso in esame in cui il cd. "materiale di archivio campionato" (blocchetti in paraffina e vetrini) venga a costituire oggetto di specifico obbligo, imposto alle Aziende ospedaliere, relativo alla conservazione dei referti e delle cartelle cliniche (cfr. Linee guida sulla "tracciabilità, raccolta, trasporto, conservazione e archiviazione di cellule e tessuti per indagini diagnostiche di anatomia patologica" elaborate dal Ministero della Salute Consiglio Superiore di Sanità - maggio 2015) e sia previsto uno specifico obbligo di legge alla conservazione per dieci anni dei campioni biologici riferibili a pazienti deceduti (cfr. L. 30 marzo 2001, n. 130, art. 3, comma 1, lett. h). La consegna dei vetrini da parte delle aziende ospedaliere deve quindi qualificarsi come adempimento alle prescrizioni contenute nel provvedimento giudiziario che ha conferito l'incarico al Ctu di acquisire anche "informazioni" presso terzi ai sensi dell'art. 194 c.p.c.
lunedì 15 giugno 2020
Dichiarazione di successione - deposito telematico
LA
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Per ottenere l’intestazione in
proprio favore degli immobili ereditari e lo smobilizzo delle somme depositate
nei conti correnti del de cuius si devono prima pagare allo Stato le
tasse di successione.
Queste tasse vengono pagate tramite
la presentazione della dichiarazione di successione.
La dichiarazione di successione
deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari
entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide,
generalmente, con la data del decesso del contribuente.
Il chiamato non è erede finché
non accetta l’eredità ma l’obbligo di presentare la dichiarazione di
successione ricade su di lui sin da subito a meno che non rinunci espressamente
all’eredità con atto pubblico ricevuto dal notaio o dal cancelliere del
Tribunale.
La nuova dichiarazione di
successione e domanda di volture catastali deve essere presentata esclusivamente
in via telematica con l’ausilio di professionisti competenti e abilitati al
servizio da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Se più persone sono obbligate
alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Contribuenti esonerati
Non c'è obbligo di dichiarazione
se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e
l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende
beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a
mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Imu
Coloro che hanno presentato la
dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non devono
presentare la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria). Saranno gli
stessi uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione
di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli
immobili.
Autoliquidazione imposta
immobili
Quando nell’attivo ereditario è
presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre
autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria e
i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).
Il pagamento delle somme dovute e
calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un
intermediario della riscossione - convenzionato con l'Agenzia delle Entrate - e
intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione
telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si
compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale
addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto
corrente.
Il versamento dell'imposta
di successione
L’imposta di successione
liquidata dall’ufficio territoriale competente sulla base della dichiarazione
presentata può essere pagata anche a rate, con queste modalità:
• almeno il 20% dell’importo deve
essere versato entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
• la parte restante, è versata in
otto rate trimestrali (dodici, per importi superiori a ventimila euro), sulle
quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al
pagamento della tranche iniziale. Le rate scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
La rateazione non è ammessa per
importi inferiori a 1.000 euro.
Ritardo nella presentazione
della dichiarazione di successione
Decorso il termine di dodici
mesi, l’Agenzia delle Entrate può procedere d’ufficio all’accertamento
dell’attivo ereditario e alla auto-liquidazione delle imposte a carico degli
eredi. Una volta che è stato notificato l’accertamento, gli eredi non potranno
più avvalersi del ravvedimento operoso e si vedranno costretti a pagare oltre a
quanto dovuto e agli interessi di mora anche le sanzioni amministrative che
possono andare dal 120 al 240 per cento dell’imposta liquidata d’ufficio.
Nel caso di ritardo nella
presentazione della dichiarazione di successione, e sempre che non sia già
intervenuto l’accertamento del fisco, agli eredi è concesso di procedere con il
cosiddetto ravvedimento operoso; con il quale oltre il pagamento di quanto già
dovuto per la presentazione della dichiarazione di successione, si procederà al
pagamento di interessi di mora, che variano a seconda del ritardo accumulato.
Per il pagamento delle imposte e
delle relative sanzioni è riconosciuto allo Stato un privilegio speciale per la
riscossione coattiva, la cui forza è tale da prevalere in sede di riparto del
ricavato della vendita dei beni pignorati anche sulle ipoteche preesistenti.
Lo Studio Legale Consani è
abilitato alla presentazione delle dichiarazioni di successione in tutta Italia
tramite il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate.
Siamo a vostra disposizione
per una consulenza e preventivo.
Non esitate a contattarci
chiara.consani@studioconsani.eu