LE CONVIVENZE DI FATTO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE N.7/2016
EMENATA DAL MINISTERO DEGLI INTERNI IL 1 GIUGNO 2016
Con l’entrata in vigore della legge Cirinnà, a partire dal 5 giugno 2016, all’apertura degli sportelli comunali, due persone dello stesso o di diverso sesso potranno presentarsi all’anagrafe per dichiarare la propria convivenza di fatto o per registrare il contratto di convivenza stipulato.
A differenza delle unioni civili, infatti, per le quali occorre attendere i provvedimenti attuativi del Governo, per le convivenze di fatto la legge è operativa sin da subito.
La registrazione della convivenza
La registrazione del contratto di
convivenza rappresenta un nuovo adempimento da parte degli uffici comunali che configura la base giuridica della
opponibilità del contratto di convivenza a terzi.
In particolare l’ufficiale di
anagrafe del Comune di Residenza dei conviventi, ricevuta la copia del
contratto di convivenza trasmessa dal professionista dovrà procedere
tempestivamente a registrare nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che
nelle schede individuali, la data ed il luogo di stipula della convivenza e gli
estremi della comunicazione del professionista, oltre che a conservare agli
atti dell’ufficio copia del contratto. Anche la successiva risoluzione di
convivenza dovrà essere registrata in entrambe le schede.